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Immagine del redattoreStudio Mariani Borsani

Consenso informato al paziente e il diritto al ristoro dei danni

Il consenso informato è prestato dal paziente in occasione di qualsiasi trattamento sanitario, a fronte di un’adeguata informazione in merito ai rischi, alle caratteristiche, e alle finalità dell’intervento sanitario.



Il medico ha l’obbligo giuridico di fornire al paziente idonea ed esaustiva informazione, al fine di permettere al destinatario una scelta consapevole dell’accettazione o rifiuto al trattamento. Il principio cardine di tale disciplina, risiede nella libera autodeterminazione del paziente nella scelta del trattamento sanitario, tutelata dall’art. 32 della Costituzione. Di conseguenza nasce un obbligo giuridico in capo al medico di fornire tutte quelle indicazioni necessarie affinché la scelta sia consapevole e libera.

I danni risarcibili

La giurisprudenza, ormai consolidata, riconosce che la violazione del dovere di informazione da parte del medico può causare due tipologie di danno.

Sussite il danno alla salute, qualora si dimostri che il paziente, se correttamente informato, non si sarebbe sottoposto al trattamento e alle conseguenze invalidanti. Si avrà invece lesione del diritto all’autodeterminazione se il paziente, a causa del deficit informativo, seppur non abbia subito un danno alla salute, abbia subito un pregiudizio patrimoniale e non (cfr. tra le tante Cass. 2854/2015; Cass 24220/2015; Cass. 24074/2017; Cass 16503/2017).

Le fattispecie che si possono creare a seguito della violazione in esame sono molteplici, da distinguersi inoltre nel caso in cui il danno sia stato cagionato o meno da colpa del medico.

Nelle varie ipotesi in cui il destinatario del trattamento sia consapevole di aver subito un danno, che sia lesivo della sua salute o dell’autodeterminazione, è necessario che questi si ricolga al proprio legale di fiducia che, vagliando le varie ipotesi, lo accompagni nella richiesta più consona al suo caso.

La prova del “consenso informato”

La Giurisprudenza, come da ultime pronunce, si è divisa sulla forma della prestazione del consenso. Alcune sentenze propendono per la forma scritta ab substantiam (Cass. n. 7248/2018), per le quali il consenso è validamente prestato se in forma scritta. Altre invece ritengono che, in relazione alla legge 219/2017, il legislatore non abbia imposto alcun obbligo di forma, per cui sarebbe valido anche un consenso prestato oralmente, o in altre forme adeguate (Cass. 10328/2018).

Se dovesse essere stabilito che il consenso sia stato correttamente prestato, il Giudice dovrà comunque indagare se l’informazione data dal medico sia sufficiente ed adeguata ad affrontare il trattamento e tutte le conseguenze.

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