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Vacanza rovinata: il risarcimento del danno

L’attesa delle vacanze, la scelta della destinazione, la prenotazione.

Ma qualcosa non va e purtroppo la vacanza è rovinata.

Si tratta di una circostanza molto comune che ha indotto le corti e successivamente il legislatore a disciplinare i danni derivanti dalla vacanza rovinata.

Sul profilo contrattuale è previsto, ai sensi degli art. 92 e 93 codice del consumo, che al consumatore spetta il risarcimento del danno per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dal tour operator.

Il risarcimento verrà liquidato dal giudice in via equitativa ex art. 1226 c.c.

Spetta al consumatore l’onere della prova sull’esistenza del contratto,

sull’inadempimento e sul nesso di causalità.

Il danno da vacanza rovinata riguarda il danno consistente nel mancato, parziale o disagevole godimento della vacanza e che non si concretizza nel solo inadempimento contrattuale.

Tale categoria di danno, non disciplinata sino all’entrata in vigore del codice del Turismo, è stata avvalorata dalla giurisprudenza delle corti ed in particolare dalla corte di cassazione a sezioni unite.

Attraverso un’interpretazione estensiva dell’art. 92 codice del consumo e si è giunti a ritenere risarcibile il danno non solo cd “corporale” ma anche di “danni diversi tra cui il danno morale”, ossia il danno riferibile al mancato godimento della vacanza.

Il danno da vacanza rovinata si fondava quindi sul combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 92 cod. cons. e veniva di volta in volta riconosciuto e risarcito sulla scorta della gravità della lesione subita dal consumatore.

Con l’entrata in vigore del Codice del Turismo D.lgs. 79/2011, il danno da vacanza rovinata viene espressamente riconosciuto e disciplinato dal legislatore.

L’art. 47 codice del turismo, successivamente sostituito con l’art. 46, specifica che nel caso in cui l’inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c., il viaggiatore può chiedere all’organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta.

La nuova disciplina prende in considerazione non solo i turisti, ma anche coloro che effettuano spostamenti per lavoro, utilizzando il termine generico “viaggiatori“.

La soglia minima del danno Il richiamo contenuto nell’art. 46 cod. turismo all’art. 1455 c.c., comporta che sarà risarcibile il danno qualora l’inadempimento o l’inesatta esecuzione non siano di scarsa importanza.

Sulla scorta di ciò, il diritto al risarcimento da vacanza rovinata sussiste solo qualora la lesione abbia ecceduto una certa soglia di offensività, cioè non si concretizzi in lesioni di scarso rilievo, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela, in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza e adattabilità.

Spetterà al Giudice stabilire caso per caso il superamento della soglia minima e, in tali casi, a determinare il risarcimento in via equitativa, utilizzando criteri presuntivi, tenendo conto di fattori quali l’irripetibilità del viaggio, il valore soggettivo attribuito alla vacanza e lo stress subito, in una somma pari ad una certa percentuale, del costo complessivo del viaggio.


Per info: info@studiolegaleborsani.it

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