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Il Sovraindebitamento

Il sovraindebitamento è uno strumento di gestione della crisi per soggetti che, in base alla legislazione, non sono fallibili.

Si tratta di consumatori e piccole imprese, i quali, grazie a tale procedura, possono far fronte ai debiti contratti affinchè agevolmente e senza troppi sacrifici riescano ad estinguirli ed, al contempo, evitare che possano essere iniziate o proseguite, in loro danno, procedure esecutive.

Tra le innovazioni introdotte dal codice della crisi e dell’insolvenza, vi è anche una razionalizzazione della procedura di sovraindebitamento, dapprima disciplinata dalla legge 3/2012.

La principale innovazione dell’istituto sta nell’inserimento dello stesso nell’ambito del diritto delle procedure concorsuali. I soggetti Ai sensi dell’art. 2 lett. C del Codice in esame, il sovraindebitamento è rivolto al consumatore, professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo, start-up innovative … e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Un’importante innovazione è la previsione dell’accesso alle procedure del sovraindebitamento anche ai soci illimitatamente responsabili di una società fallibile (Art. 65 ult. comma Codice della crisi e dell’insolvenza).

Di seguito valuteremo le più importanti novità riguardanti le procedure del sovraindebitamento.



Il Sovraindebitamento comprende infatti differenti procedure che si possono dstinguere in tre grandi tipologie. La “ristrutturazione dei debiti del consumatore“, il “concordato minore” (nella disciplina previgente rispettivamente “piano del consumatore” e “accordo con i creditori) e la “liquidazione controllata” (prima “liquidazione del patrimonio”).

Rispetto alla disciplina previgente è doveroso sottolineare che le procedure hanno una specificità soggettiva. Il consumatore, sebbene possa accedere alla ristrutturazione e alla liquidazione controllata, resta esplicitamente escluso dal concordato minore, riservato ora ai soggetti diversi dal consumatore.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Si tratta di un piano di formazione unilaterale, dove i creditori hanno solo il potere di formulare osservazioni ed opporsi alla sua omologazione, la cui valutazione rimane soggetta alla valutazione esclusiva dell’autorità giudiziaria. Qualora vi fosse la valutazione positiva da parte dell’organo giudicante, il piano sarebbe vincolante per i creditori, i quali, come poco prima accennato, avranno solo l’opportunità di opporsi alla omologazione, contestando la convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria. Sono esclusi dalla procedura i consumatori che abbiano ottenuto una procedura di esdebitazione nei 5 anni precedenti la domanda o che abbiano già usufruito del beneficio per due volte. Su istanza del debitore, il Giudice che ha omologato il piano emettendo sentenza, potrà adottare ogni misura idonea a conservare l’integrità del patrimonio sino alla conclusione del procedimento. Egli in particolare, potrà disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, nonché stabilire il divieto di ulteriori azioni esecutive e cautelari. Il nuovo codice attribuisce inoltre rilevanza al comportamento del soggetto finanziatore, diventato creditore del soggetto sovraindebitato. A tal proposito stabilisce che l’OCC (Organismo di composizione della crisi) debba indicare nella relazione allegata alla domanda del debitore di ammissione alla procedura, “se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita” (art. 68). Tale segnalazione è di estrema importanza in quanto, qualora la relazione palesi un comportamento colpevole del finanziatore, quest’ultimo non potrà proporre opposizione o reclamo in sede di omologa né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

Concordato minore

Il concordato minore è una procedura di sovraindebitamento riservata ora ai soggetti diversi dai consumatori, ma pur sempre non assoggettabili alla più grande procedura della liquidazione giudiziale. La proposta può essere presentata solo quando risulta strumentale alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale o professionale svolta dal richiedente o qualora vi sia l’intervento di risorse esterne che forniscono la garanzia della continuazione dell’attività ed il soddisfacimento dei creditori, in misura maggiore rispetto a quanto questi potrebbero ottenere, mediante la liquidazione. Per tale procedura la competenza è del Tribunale in composizione monocratica. Il Giudice, valutata l’ammissibilità della stessa emana un decreto con il quale assegna ai creditori un termine entro il quale devono fare pervenire all’OCC, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni. Il codice della crisi prevede inoltre un abbassamento della maggioranza richiesta per l’accordo, che passa dal 60% alla maggioranza semplice (superamento del 50%). Viene inoltre confermata la regola del silenzio assenso. Come per il piano di ristrutturazione del consiìumatore, si sottolinea la rilevanza del comportamento del soggetto finanziatore, con le medesime previsioni e conseguenze. Valgono inoltre gli stessi limiti stabiliti per il piano di ristrutturazione in merito all’esclusione dalla procedura e vengono affidati al Giudice i medesimi poteri di disposizione in tutela del patrimonio del debitore.

Liquidazione controllata

La liquidazione controllata è una procedura giudiziale, attraverso la quale vengono posti in liquidazione tutti i beni presenti e futuri del debitore, includendo anche le entrate che il debitore percepirà nel quadriennio successivo alla domanda. Il codice prevede un’apposita disciplina per la ripartizione dell’attivo, contenuta nell’art. 275. Per quanto attiene alla legittimazione attiva, un’importante novità è quella della possibilità per i creditori e per il PM (nel caso in cui il debitore sia un imprenditore) a chiedere la conversione della procedura di composizione della crisi in procedura liquidatoria e addirittura a richiedere l’apertura di quest’ultima, riservata sino ad ora all’iniziativa del solo debitore. L’art. 271 del Codice prevede nel caso in cui i richiedenti siano il PM o i creditori, che il debitore possa chiedere l’accesso ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

La presentazione di tale domanda produce la sospensione della procedura di liquidazione e, in caso di accoglimento, comporta la dichiarazione di improcedibilità della domanda di liquidazione. La nomina del liquidatore della procedura sarà attribuita all’OCC che ha assistito il debitore nella predisposizione e presentazione del ricorso per la liquidazione controllata. Solo in presenza di giustificati motivi, la nomina avverrà tra coloro iscritti nell’elenco dei gestori della crisi.

L’esdebitazione L’art. 278 del Codice della crisi e dell’insolvenza definisce l’esdebitazione come la liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura concorsuale che prevede la liquidazione dei beni.

La nuova disciplina estende tale strumento anche alle società. L’esdebitazione potrà essere richiesta nel termine di tre anni dall’apertura della procedura di liquidazione, anche se la procedura non si è ancora conclusa.

Decorso tale termine opererà di diritto.

L’esdebitazione non è sempre permessa, ma avviene in presenza di determinate condizioni, puntualmente indicate dalla legge.


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