Le SRL sono state ampiamente innovate grazie al codice della crisi e dell’insolvenza. La novella ha infatti ampliato gli strumenti di tutela azionabili nel caso in cui gli amministratori pongano in essere una gestione non corretta. Un tale ampliamento è la conseguenza dell’affidamento esclusivo agli amministratori della gestione dell’impresa organizzata in forma societaria, di cui i soci, al pari dei creditori, sono i finanziatori.
Le due principali novità riguardano in particolare la possibilità di esperire l‘azione di responsabilità da parte dei creditori sociali e l’introduzione del controllo giudiziario. SRL: l’azione di responsabilità Dell’azione di responsabilità in tema di S.r.L. ci eravamo già occupati, prospettando un’estensione analogica dell’azione anche a tali tipi di società, per le quali il legislatore nulla aveva disposto. Il codice della crisi e dell’insolvenza ha codificato tale possibilità, aggiungendo un quinto comma all’art. 2476 c.c., secondo il quale Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. La norma prevede che l’azione possa essere esperita dai creditori, anche se vi sia rinuncia all’esercizio della stessa da parte della società, qualora il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. Viene inoltre specificato che i creditori sociali potranno impugnare la transazione solo con azione revocatoria se ne sussistano i presupposti. Altra importante novità attiene alla previsione della legittimazione attiva del curatore, che potrà ora promuovere o proseguire l’azione dei creditori sociali. La legittimazione dei creditori ad esercitare l’azione di responsabilità verso gli amministratori costituisce una forma di tutela che si realizza invocando la violazione delle regole di gestione e facendo gravare sugli stessi il pregiudizio economico subito a causa di questa gestione non corretta. L’azione è volta ad ottenere quindi la reintegrazione del patrimonio sociale a carico degli amministratori, nel caso in cui la gestione degli amministratori abbia generato una diminuzione dei valori destinati al soddisfacimento dei crediti. SRL: il controllo giudiziario Il controllo giudiziario, precedentemente escluso per le Srl ai sensi dell’art. 2049 c.c., è stato anch’esso introdotto, prevedendo l’applicazione anche qualora la società sia priva dell’organo di controllo. Si prescinde quindi sia dalle dimensioni sia dalla presenza del collegio sindacale e si introduce uno strumento di tutela generale di fronte ad un fondato sospetto che gli amministratori abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione, da cui possano derivare ingenti danni. A fronte di tale situazione, il giudice potrà quindi valutare la correttezza dell’attività gestoria posta in essere dagli amministratori, e arrivare a nominare un amministratore giudiziario, il cui compito sarà quello di rimuovere le irregolarità.
Articolo redatto con la collaborazione della dott.ssa Chiara Servidio
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