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Impresa di famiglia...anche se si è solo conviventi di fatto?

Tutti quanti abbiamo sentito parlare qualche volta di "impresa di famiglia", o, meglio ancora, di "impresa familiare".

E' un termine molto diffuso, una situazione assolutamente frequente e che la Legge disciplina in modo molto preciso.

Negli ultimi anni, però, la Giurisprudenza ha sviluppato molti contrasti, soprattutto nel momento in cui i partecipanti a questa impresa non siano membri di una famiglia fondata sul matrimonio, ma membri di una famiglia "di fatto", cioè basata solo sulla convivenza di fatto.



Ebbene, ci si interroga se in questi casi si possa o meno applicare tutta la disciplina dell'impresa familiare (che, tra l'altro, garantisce ai partecipanti determinati diritti).

La Suprema Corte di Cassazione, recentemente ha sollevato il problema e siamo tutti in attesa di vedere se la Corte Costituzionale si pronuncerà a favore o contro di una norma che oggi come oggi protegge solo le famiglie frutto di coppi sposate.

In passato, la Corte di Cassazione ha statuito che il presupposto per l'applicabilità della disciplina in materia di impresa familiare è l'esistenza di una famiglia legittima e, pertanto, l'art. 230 bis c.c. non è applicabile nel caso di mera convivenza, ovvero alla famiglia cd. “di fatto”, trattandosi di norma eccezionale, insuscettibile di interpretazione analogica, cosicché era stata ritenuta manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 230-bis nella parte in cui esclude dall'ambito dei soggetti tutelati il convivente more uxorio.

La Cassazione però oggi riflette sul fatto che l'art. 230-bis c.c. delimita la platea dei soggetti reputati “familiare” e ricorda che l'art. 2 della nostra Costituzione, che parla di eguaglianza, è riferibile anche alla convivenza di fatto, purché caratterizzata da un grado accertato di stabilità, attribuendo rilevanza giuridica al rapporto di convivenza more uxorio per alcune specifiche situazioni.



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