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Testamento dell’incapace

Il testamento dell’incapace è un argomento molto delicato, che viene spesso messo in evidenza, soprattutto per quanto attiene alla sua impugnazione. Basti pensare a tutti quei casi in cui il testatore sia affetto da infermità mentale o da qualche malattia che inficia la sua sfera intellettiva-volitiva. Si tratta di incapacità? E’ sempre possibile impugnare il testamento? Quali sono i fatti da provare?


Prima di trattare dell’impugnazione, è opportuno fare alcune precisazioni sostanziali sull’incapacità a testare. Il testamento è un negozio giuridico unilaterale a carattere personalissimo; ciò implica che il diritto di testare non può essere esercitato per rappresentanza. E’ necessario che il testatore sia capace di disporre validamente del proprio patrimonio al momento della redazione del testamento, essendo ininfluenti le vicende precedenti o successive a tale momento. Gli incapaci sono quindi esclusi dalla possibilità di redigere testamento. Tali soggetti, secondo l’elenco tassativo dell‘art. 591 c.c., sono:

  • minorenni

  • interdetti

  • incapaci di intendere e volere al momento della redazione.

L‘incapacità di testare è un’incapacità assoluta, ovvero chi è incapace di testare non può testare in nessuna delle forme di testamento ammesse dalla legge e non può testare a favore di alcuno, ed è totale, ovvero è riferita alla totalità dei beni del disponente. Interdizione e incapacità naturale Per quanto attiene alla figura dell‘interdetto per infermità di mente, ovvero colui che è dichiarato tale dal momento della pubblicazione della sentenza di interdizione, è da specificare che tale status perdurerà sino al momento della revoca della stessa. Per tutto il periodo dell’interdizione, vi è l’incapacità di testare dell’interdetto ed è preclusa la possibilità di prova di un “lucido intervallo” o che l’infermità sia cessata. Il testamento redatto prima della sentenza di interdizione non è nullo, se non a fronte della prova, a carico di colui che impugna la disposizione testamentaria, dell’incapacità naturale sussistente al momento della redazione del documento. L‘incapacità naturale invece sussiste quando il testatore, sempre al momento della redazione del testamento, è in una situazione di incapacità intellettiva e volitiva. Tale situazione può essere determinata non solo dalla presenza di infermità mentali, ma anche da altre cause transitorie, quali ad esempio, ubriachezza, ipnosi, sonnambulismo, assunzione di sostanze stupefacenti, fortissime sofferenze fisiche o, comunque, da tutte quelle che si presentano idonee e sufficienti a obliterare le facoltà intellettive, volitive e psicologiche del disponente. In queste situazioni di incapacità non si è automaticamente in presenza di fattori invalidanti il testamento. Bisognerà infatti avere riguardo alla sussistenza della causa di incapacità al momento della redazione, e l’influenza che la stessa ha avuto sulla determinazione psico-volitiva del soggetto. Su tali presupposti la Giurisprudenza ha escluso che possano avere rilievo quelle situazioni che restano limitate alla sfera affettiva-psicologica del soggetto senza riverberare effetti sulla coscienza e volontà (ad es., l’indebolimento e le lievi alterazioni delle facoltà intellettive naturalmente connesse all’avanzamento dell’età ovvero le imperfezioni fisiche che non siano tali da impedire l’esternazione di una volontà cosciente, i sentimenti di ira e rancore, singolarità e stranezze caratteriali, sentimenti di ostilità e delirio di persecuzione). Il testamento dell’incapace: l’impugnazione Il testamento redatto dall’incapace può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse, nel termine di cinque anni decorrenti dal giorno in cui si è data esecuzione alle disposizioni testamentarie. La disposizione testamentaria redatta dall’incapace non è quindi nulla, ma annullabile: rimarrà valida ed efficace sino a quando il soggetto interessati non ne faccia impugnazione. Risulta quindi molto importante conoscere quali siano le circostanze per le quali si determina un’incapacità di testare e, di conseguenza, la possibile annullabilità del testamento redatto. In base alle considerazioni svolte sopra, in caso di interdizione (sussistente dal momento della pubblicazione della sentenza alla revoca) il testamento redatto in questo lasso temporale, è sicuramente impugnabile ed annullabile, in quanto non ammessa la prova del “momento di lucidità”. Il testamento redatto nei momenti precedenti o successivi all’interdizione o il testamento dell’incapace naturale possono essere impugnati e dichiarati annullabili se si prova che, al momento della redazione degli stessi, era presente una causa di incapacità tale da invalidare la capacità di testare. Per quanto attiene all‘onere probatorio, in caso di incapacità naturale, sarà a carico di chi impugna il testamento, dimostrare la sussistenza della causa di incapacità al momento della redazione del testamento. Rimane comunque ammissibile la prova contraria che la disposizione testamentaria sia stata redatta in un momento di “lucido intervallo“. Risulta quindi fondamentale rivolgersi al proprio legale di fiducia per valutare se lo status del testatore possa essere ricompreso nelle fattispecie di incapacità delineate dal codice civile e, di concerto, l’opportunità dell’impugnazione della disposizione testamentaria.

Articolo redatto con la collaborazione della dott.ssa Chiara Servidio

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