Lo stalking è un reato che viene associato, nella maggior parte dei casi, a dinamiche familiari o di relazione. La fattispecie di cui all’art. 612 bis c.p. punisce chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita .
La norma in esame è applicabile a chiunque ponga in essere i comportamenti vietati, di concerto anche in ambito condominiale. Lo stalking condominiale infatti non è un’ipotesi speciale codificata dal legislatore, ma un’applicazione giurisprudenziale dell’art. 612 bis ad alcune situazioni particolari, ove le condotte indicate avvengano tra “vicini di casa“. Alla domanda che viene spesso posta “posso proporre querela per il reato di atti persecutori al vicino che ha più volte usato minaccia o molestia nei miei confronti?”, la risposta deve essere assolutamente positiva. Bisognerà però valutare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla norma ed in particolare la reiterazione e la sussistenza di almeno una delle conseguenze derivanti dalla condotta. Il reato di atti persecutori prevede che le reiterate condotte poste in essere dall’autore indicano la vittima ad avere un grave stato d’ansia o di paura, un fondato timore per la propria o altrui incolumità, oppure sia costretta a cambiare il proprio stile di vita. La sussistenza di una di queste tre previsioni fa si che a fronte di reiterati episodi di condotte rientranti nelle fattispecie di cui agli artt. 612 (minacce) e 660 c.p. (molestie), possano essere inquadrati in quella più grave di atti persecutori, con una considerevole differenza in merito alla pena applicata. Stalking condominiale Le relazioni tra vicini di casa sono spesso connotate da dissidie che sfociano in comportamenti perseguibili penalmente. Come detto sopra, seppur lo stalking condominiale non sia una fattispecie codificata, la giurisprudenza ha esteso l’applicazione dell’art. 612 bis anche a tali situazioni. L’estensione all’ambito condominiale è stata pronunciata per la prima volta dalla Corte di Cassazione con sentenza 20895/2011. Si tratta di una pronuncia molto interessante in quanto condannava l’imputato per il reato di cui all’art. 612 bis, a fronte di più condotte minacciose poste in essere nei confronti di alcune donne dello stabile condominiale, ingenerando un grave stato di ansia e paura in tutte le donne ivi abitanti, anche se non personalmente soggette alle condotte dell’uomo. Da tale sentenza si sono susseguite molte pronunce che hanno confermato l’applicazione del reato di atti persecutori nei confronti del condomino che, con ripetuti atti, quali rumori molesti, minacce, insulti, vessazioni (ad es. lasciare escrementi davanti alle porte dei condomini), creava nelle vittime quelle conseguenze stabilite dall’articolo in esame (tra le tante Cass. pen 25779/2019; Cass. pen. 26878/2016; Cass. pen. 26589/2014).
Articolo redatto con la collaborazione della Dott.ssa Chiara Servidio
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