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Società di persone: l’azione sociale di responsabilità

Per le società di persone il nostro ordinamento giuridico non prevede espressamente la possibilità di esercitare l’azione sociale di responsabilità per il risarcimento dei possibili danni prodotti alla società dagli atti di gestione compiuti dagli amministratori. Un tale rimedio è previsto unicamente per le società di capitali, la cui disciplina è contenuta nell’art.2393 c.c..



Secondo autorevole dottrina, non vi è alcun motivo per cui non si possa prevedere l’applicazione analogica di tale norma, e di conseguenza dell’azione sociale di responsabilità, anche alle società di persone. Ciò che viene posto in rilievo è che anche le società di persone consistono nella collettività dei soci “quale entità a favore o a danno della quale può risultare la gestione dell’impresa, oggetto della sua attività” . Ciò non differisce infatti da quanto avviene nelle società di capitali, “nelle quali l’imputazione del danno o del vantaggio è fatta alla società come espressione della collettività dei soci” (Vincenzo Salafia, riv. Le Società, IPSOA). L’applicazione analogica dell’azione sembra possibile soprattutto se si prende in considerazione l’esperibilità da parte delle SRL nelle quali, a differenza delle SPA dove la legittimazione attiva è subordinata al possesso di determinati valori della quota del capitale, la legittimazione spetta a ciascun socio. In particolare infatti, nel caso di azione sociale di responsabilità da parte di una società di persone la legittimazione spetterebbe ai soci, proprio come avviene per le SRL. Società in accomandita semplice e società in nome collettivo Ponendo lo sguardo alle singole società di persone, società in accomandita semplice e società in nome collettivo, è possibile fare alcune considerazioni. Preliminarmente si sottolinea l’applicazione a tali società delle norme che regolano l’amministrazione disgiuntiva e congiuntiva della società semplice. Ciò implica che gli statuti delle società di persone, potranno prevedere la forma dell’amministrazione della società stessa, attribuendo i poteri amministrativi solo ad alcuni soci congiuntamente o disgiuntamente. Ecco così che nell’accomandita semplice, come nella collettiva (a parte eccezioni), i soci accomandatari “potranno compiere atti di amministrazione separatamente l’uno dall’altro, con la possibilità di subire l’opposizione di uno o alcuni degli altri accomandatari, sul cui fondamento dovranno decidere gli altri accomandatari a maggioranza, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili”. In caso invece di amministrazione congiuntiva, gli accomandatari potranno compiere gli atti di gestione solo con il consenso unanime dei soci. La legittimazione attiva e passiva Ma chi è che in presenza di effetti dannosi derivanti da atti di gestione potrà esperire l’azione sociale di responsabilità? Inoltre, nei confronti di quali soci potrà essere proposta? La legittimazione passiva è naturalmente subordinata al consenso prestato per il compimento dell’atto considerato dannoso. Verrà quindi esperita nei confronti di coloro che abbiano dato parere positivo. In caso di amministrazione disgiuntiva la legittimazione attiva spetterà a ciascun socio che non abbia votato favorevolmente l’atto. Nella circostanza invece che vi sia un’amministrazione congiuntiva, l’azione potrà essere esperita solo dai creditori della società stessa, qualora vi sia stata una notevole diminuzione del patrimonio sociale, ovvero delle loro garanzie. Nella società in accomandita semplice la legittimazione attiva spetterà agli accomandatari, esclusi dagli atti di gestione. La legittimazione spetterà anche agli accomandatari dissenzienti in caso di amministrazione disgiuntiva. Per quanto attiene all’amministrazione congiuntiva, anche nelle società in accomandita semplice saranno i soli creditori a poter esperire l’azione. Conclusioni Non essendovi dettato normativo e precedenti giurisprudenziali e dottrinali (ad eccezione di quello citato in narrativa) non si può essere certi di un’applicazione dell’azione sociale di responsabilità anche per le società di persone. L’autorevole dottrina citata che ha affrontato la questione, ha espresso la possibilità di un’estensione analogica dell’art. 2393, aprendo così la possibilità ad un’applicazione concreta dell’istituto. Rimane necessario rivolgersi al proprio legale di fiducia per individuare la legittimazione attiva e passiva, oltre naturalmente all’opportunità dell’azione.

Articolo redatto con la collaborazione della Dott.ssa Chiara Servidio

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