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Sinistro stradale e danno al lavoratore: come si calcola il risarcimento?

Aggiornamento: 3 ott 2023

La Corte di Cassazione, in una recente sentenza (Cass. civ, sez. III, ord., 15 settembre 2023, n. 26641), ha chiarito il complesso sistema di calcolo del danno subito dalla persona e/o dai sui parenti nel caso in cui il danneggiato percepiva un reddito da lavoro.

Ebbene nel caso in cui la persona che abbia subito una lesione dell'integrità fisica già eserciti un'attività lavorativa e il grado d'invalidità permanente sia tuttavia di scarsa entità ( c.d. "micro-permanenti" ), un danno da lucro cessante derivante dalla riduzione della capacità lavorativa in tanto è configurabile in quanto sussistano elementi per ritenere che, a causa dei postumi, il soggetto effettivamente ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro, essendo ogni ulteriore o diverso pregiudizio risarcibile a titolo di danno non patrimoniale.

Tale danno deve riconoscersi non solo in favore di soggetto già percettore di reddito da lavoro, ma anche a chi non lo sia mai stato o non sia ancora in età non lavorativa, ovvero versi in concreto in una condizione lavorativa caratterizzata da carattere saltuario o al momento del sinistro sia disoccupato e perciò senza reddito, potendo in tal caso escludersi il danno da invalidità temporanea, ma non anche il danno collegato all'invalidità permanente che proiettandosi nel futuro verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima.



Mentre la liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, in difetto di prova rigorosa del reddito effettivamente perduto o non ancora goduto dalla vittima può applicarsi il criterio del triplo della pensione sociale, oggi assegno sociale.

Nel caso di invalidità generica integrante ipotesi di c.d. macro-permanente ricorre la lesione non solo di un'attitudine o di un modo di essere del soggetto danneggiato rientrante nell'aspetto (o voce) del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, sicché la relativa liquidazione non può essere pertanto in questo ricompreso, ma anche sotto il (differente) profilo dell'eventuale ulteriore danno patrimoniale derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, in quanto per la sua entità l'invalidità non consente al danneggiato la possibilità di attendere (anche) ad altri lavori confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali ed idonei alla produzione di fonti di reddito, oltre a quello specificamente prestato al momento del sinistro.

In tale ipotesi, si tratta di un aspetto del danno da lucro cessante, concernente la capacità di produzione di reddito futuro, o, più precisamente, della perdita di chance, che può produrre un danno risarcibile da considerarsi non già futuro, bensì danno certo ed attuale in proiezione futura. Tale danno va provato anche in via presuntiva, stimato con valutazione necessariamente equitativa.

Avverte la Cassazione che il riconoscimento di tale voce di danno non realizza duplicazione nemmeno rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, il quale attiene al risarcimento del diverso pregiudizio che al danneggiato patisce in relazione al differente aspetto dell'impossibilità di attendere alla specifica attività lavorativa in essere al momento del sinistro.

Quanto al danno patrimoniale subito dai congiunti di persona deceduta o lesa a causa dell'altrui fatto illecito, la Suprema Corte ribadisce che il diritto al relativo risarcimento ai medesimi iure proprio spettante exart. 2043 c.c. richiede l'accertamento che risultino in conseguenza dello stesso in effetti privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui avrebbero presumibilmente continuato a fruire o goduto in futuro.

Tale danno deve essere liquidato sulla base di una valutazione equitativa circostanziata, rimessa al giudice di merito, che tenga conto della rilevanza del legame di solidarietà familiare e delle prospettive di reddito.



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