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Separazione: no ai "separati i casa"

La separazione è un istituto giuridico che, ai sensi dell’art. 150 cc, permette ai coniugi di procedere alla sospensione di alcuni obblighi del matrimonio, in attesa che avvenga la conciliazione o la pronuncia della sentenza di divorzio.

Negli anni la giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi diverse volte su questo istituto, delineandone i contorni e definendolo in ogni suo aspetto.

Recentemente il Tribunale di Como, a fronte di un ricorso per separazione consensuale proposto, ha fatto ulteriori precisazioni sui presupposti necessari affinché possa esser omologato un accordo dei coniugi in tal senso.





Innanzi tutto si precisa che la finalità dell’omologa è quella di “controllare la compatibilità della convenzione pattizia rispetto alle norme cogenti ed ai principi di ordine pubblico, nonché in presenza di figli minori, ovvero maggiorenni non autosufficienti economicamente, di compiere ex art. 158 c. 2 c.c. la più pregnante indagine circa la conformità delle condizioni relative all’affidamento e mantenimento all’interesse degli stessi”. Sulla base di questi presupposti dunque, il Giudice dovrà valutare l’accordo dei coniugi e, nonostante questo sia una manifestazione della volontà degli stessi, verificare che le condizioni espresse con tale consenso siano effettivamente adeguate al caso concreto.

La situazione che si è trovato ad affrontare il Giudice riguardava una richiesta di separazione di coniugi che avevano il desiderio di vivere “da separati” nella medesima abitazione. Nonostante il Giudice abbia riconosciuto il potere dei coniugi di comportarsi e autodeterminarsi come meglio credono, ha anche limitato tale volontà sino a manifestazioni che si pongano in contrasto con i principi del diritto di famiglia.

Il Giudice rileva come la giustificazione dell’istituto in una situazione di intollerabilità della convivenza, che verrebbe meno nel caso due persone decidano di continuare a convivere “sotto lo stesso tetto” seppur in stanze separate e con orari stabiliti per usufruire dei locali comuni.

In particolare

Non può trovare accoglimento la pretesa di attribuire, con provvedimento di omologa, riconoscimento giuridico, con i conseguenti effetti tipici della separazione coniugale, ad un accordo privatistico che regolamenti la condizione di “separati in casa”. Trib. Como, sent. 06/06/2017

Nel caso due coniugi volessero procedere alla separazione in casi analoghi, il consiglio sarebbe di rivolgersi a professionisti che, valutata la situazione, possano procedere nelle forme più opportune.




Avvocati esperti in diritto di famiglia


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