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Assegno divorzile: conoscete la valutazione perequativa?

Non è raro che molte persone si stupiscano del motivo per cui in sede di divorzio, quando cioè il matrimonio civile finisce, vi siano Giudici che attribuiscano ad un coniuge un "corposo" assegno.

La domanda spontanea che i clienti fanno è sempre la medesima: perchè?

Per quale motivo, si chiedono, se finisce il matrimonio, un coniuge sarebbe tenuto a versare ancora un assegno all'altro?

Ebbene, abbiamo deciso di spiegarvi su quale fondamento si base questa previsione. Naturalmente non daremo un "parere" nè tanto meno un giudizio su questo modo di ragionare, ma solo una spiegazione.

Accade che i Giudici ritengono che in sede di divorzio, se è provato che un coniuge abbia speso parte della sua vita in funzione della famiglia e dunque prestando lavoro, attività all'interno della famiglia, questo lavoro, questa attività quotidiana debbano essere riconosciute.



Probabilmente perchè questa attività quotidiana (usiamo pure il termine di cura del menage familiare) è anche quello che ha permesso all'altro coniuge di progredire nel lavoro e alla famiglia tutta di elevare il proprio reddito.

L'assegno che gli viene riconosciuto in sede di divorzio è dunque un riconoscimento economico del fatto di avere sacrificato potenzialità della propria carriera lavorativa e reddituale a vantaggio di un progetto comune orami terminato.

La Cassazione, con una pronuncia recentissima, ribadisce questo assunto.

Giudici di legittimità richiamano il principio secondo cui «il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, assegno cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che chiede l'assegno e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive», e, in questa ottica, è necessaria «una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito – dall'ex coniuge che richiede l'assegno – alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età del coniuge» che presenta la condizione economica meno solida. Cas. civ., sez. I, ord. 23 novembre 2023, n. 32610



Avvocati esperti in divorzio / separazione / patrimonio famigliare



Per info: info@studiolegaleborsani.it

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