top of page

Separazione e addebito: l’infedeltà e l’abbandono del tetto coniugale

La separazione dei coniugi può essere pronunciata “con addebito” qualora il giudice accerti che la fine dell’unione coniugale sia stata causata da uno dei coniugi con un comportamento che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.

L’addebito verrà pronunciato se il comportamento intollerabile riguardi uno, o più, doveri stabiliti dall’art. 143 c.c., ovvero fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia e coabitazione.



Non sempre però la presenza di una violazione di tali doveri comporta la pronuncia di separazione con addebito.

La giurisprudenza si è più volte pronunciata in merito, arrivando a stabilire delle vere e proprie regole per valutare se tali comportamenti possano portare ad una pronuncia così grave per il coniuge “errante”.

Analizziamo quindi le fattispecie più diffuse, infedeltà e abbandono del tetto coniugale. Infedeltà

Il tradimento è una delle violazioni dei doveri sanciti dall’art. 143 c.c. e, in quanto tale, idoneo a provocare una separazione con addebito.

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione, ha specificato che

La pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall’art. 143 c.c. a carico dei coniugi (quali i doveri di fedeltà e di coabitazione), essendo, invece, necessario accertare – con apprezzamento istituzionalmente riservato al giudice di merito – se tale violazione, lungi dall’essere intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (Cass. Civ. Sez. I, sent. 14591 del 8 maggio 2019).

Ciò significa che anche a fronte del tradimento, il coniuge sarà ritenuto responsabile della rottura dell’unione coniugale, solo se il giudice accerti che tale comportamento è stato la condicio sine qua non dell’impossibilità della prosecuzione della convivenza.

In caso contrario, ovvero se il tradimento fosse stato posto in essere a seguito della già avvenuta intolleranza del rapporto, il giudice dovrà pronunciare una separazione senza addebito.

Nella medesima pronuncia la Corte ha inoltre ribadito che spetta al coniuge che richiede la separazione con addebito l’onere della prova della violazione e della sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.

La controparte invece dovrà provare l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà. Abbandono del tetto coniugale Anche la cessazione della coabitazione è violazione dei doveri di cui all’art. 143 c.c. e, in quanto tale, idonea a determinare una pronuncia di separazione con addebito.

L’abbandono del tetto coniugale è però considerato “legittimo” qualora sussista una giusta causa, che rende impossibile o addirittura pericolosa la prosecuzione della convivenza.

Viene considerata giusta causa, ad es., la tutela da condotte violente, oppure l’infedeltà accertata dell’altro coniuge.

Su tale ultimo aspetto, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’abbandono del tetto coniugale è giustificato dalla violazione degli obblighi di fedeltà da parte del marito, intento alla ricerca di relazioni extraconiugali tramite internet.

Ciò costituisce una circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi ed a provocare l’insorgere della crisi matrimoniale all’origine della separazione (Cass. Sez. I, sent. 9384/2018).

La Suprema Corte si è inoltre pronunciata sulla ripartizione dell’onere della prova, stabilendo che spetta alla parte che richiede la separazione con addebito l’onere di provare il rapporto di causalità tra violazione e intollerabilità della convivenza, mentre grava sulla controparte la prova della giusta causa.


Si consiglia sempre di affidarsi al proprio professionista di fiducia che potrà meglio valutare la sussistenza di un comportamento che possa portare ad una separazione con addebito o la sussistenza di una giusta causa o legittimità.



Per info: info@studiolegaleborsani.it



Post recenti

Mostra tutti
bottom of page