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Procreazione medicalmente assistita per genitori dello stesso sesso: il no della Corte Costituzional

La procreazione medicalmente assistita è disciplinata dalla legge n. 40 del 2004. Il dibattito sulla norma in questione negli ultimi anni ha riguardato principalmente la possibilità di accedere a tale pratica da parte di persone dello stesso sesso ed in particolare delle donne, in quanto una coppia maschile dovrebbe necessariamente affidarsi alla surrogazione materna, con disciplina assai diversa.


Proprio tale dibattito ha portato numerose pronunce giurisprudenziali contrastanti, sino ad arrivare alla recentissima decisione della Corte Costituzionale, in merito alla possibilità di esercitare la PMA anche per le coppie omossessuali femminili. La sentenza in esame è la numero 221 del 2019 e viene emessa a seguito della richiesta sollevata da un’ordinanza del Tribunale di Pordenone e una del Tribunale di Bolzano. Già nel 2014 con decisione n. 162 la Corte aveva avuto modo di pronunciarsi sulla normativa riguardante la procreazione assistita, disponendo l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 commi 1 e 3 e dell’art.1 commi 1 e 2. La corte aveva infatti rilevato la non costituzionalità del precedente divieto di ricorrere alle tecniche di PMA eterologa per quei soggetti ai quali sia stata diagnosticata una patologia di infertilità o sterilità irreversibili. Ha inoltre dichiarato costituzionalmente illegittima la normativa nella parte in cui vietava il ricorso alla PMA ai soggetti portatrici di malattie genetiche trasmissibili gravi, accertate da strutture pubbliche. La sentenza 221/2019 e il no della Consulta alla procreazione medicalmente assistita alle coppie omossessuali. La Corte Costituzionale attraverso la sentenza in esame è giunta ad escludere che la possibilità di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita possa essere estesa anche alle coppie dello stesso sesso. A ciò la corte arriva enunciando due importanti principi direttivi. Il primo riguarda la finalità terapeutica della PMA, intesa dal legislatore italiano nella Legge 40/2004. Estendere la possibilità anche alle coppie omosessuali di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita, contrasterebbe proprio con questa finalità e pertanto non può essere concessa. Il secondo principio che si ricava dalla sentenza riguarda la struttura del nucleo familiare scaturente da tali pratiche. La Corte a tal proposito afferma che il divieto stabilito dalla legge in merito alla PMA per le persone dello stesso sesso è finalizzato alla riproduzione del modello della famiglia caratterizzata dalla presenza di una figura materna e di una figura paterna, in quanto ritenuto dal legislatore il più idoneo per lo sviluppo della personalità del nuovo nato. Tali affermazioni arrestano la tendenza, diffusasi negli ultimi tempi, a riconoscere un diritto assoluto ad essere genitori. La legge sulla Procreazione medicalmente assistita non prevede quindi la possibilità di estendere la pratica agli aspiranti genitori che siano dello stesso sesso, divieto considerato non in contrasto con le norme costituzionali.

Articolo redatto con la collaborazione della Dott.ssa Chiara Servidio

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