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Post diffamatorio su facebook e licenziamento disciplinare

Di recente abbiamo avuto modo di approfondire l’argomento della diffamazione a mezzo facebook. Vi è una scarsa consapevolezza degli utenti sull’utilizzo del social network e delle conseguenze delle affermazioni postate in bacheca, che comporta spesso pronunce giurisprudenziali di condanna nei confronti degli assidui “scrittori di stati”.




A livello penale, la pubblicazione di un messaggio offensivo su facebook integra il reato di diffamazione aggravata ex art. 595, 3° comma, c.p.,  stante la potenziale diffusione ad un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile di persone (cfr. tra le tante Cass. pen. 4873/2017, Cass. pen. sez V, n. 2723/2016).

Tale principio ha assunto una rilevanza tale che addirittura, ad oggi, alcuni contratti collettivi nazionali prevedono tra le infrazioni disciplinari la lesione dell’immagine aziendale dovuta ad un uso inappropriato dei social network, ed alcune circolari in ambito pubblico hanno delineato i limiti di utilizzo dei social da parte dei dipendenti pubblici.

La configurazione del reato di diffamazione nel caso di commento offensivo nella bacheca di facebook, per la giurisprudenza della Corte di Cassazione, può costituire anche giusta causa di recesso  dal rapporto lavorativo se il destinatario dell’offesa sia il datore di lavoro o l’azienda presso la quale si presta l’attività lavorativa. In tema di licenziamento disciplinare, costituisce giusta causa di recesso, in quanto idonea a ledere il vincolo fiduciario nel rapporto lavorativo, la diffusione su facebook di un commento offensivo nei confronti della società datrice di lavoro, integrando tale condotta gli estremi della diffamazione, per l’attitudine del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del messaggio tra un gruppo indeterminato di persone Cass. Civile, sez. Lav., 27 aprile 2018, n. 10280. Secondo la Corte una condotta tale è idonea a ledere il rapporto fiduciario tutelato dall’art. 2105 c.c., attraverso la violazione dei canoni di buona fede e correttezza  ex artt. 1175 e 1375 c.c.

La potenziale diffusione indeterminata del messaggio rende il testo postato su facebook ancora più grave rispetto all’offesa de visu, in relazione alla potenzialità della lesione dell’immagine aziendale. Proprio la correlazione di tutti questi elementi giustifica quindi l‘interruzione immediata del rapporto lavorativo per giusta causa.


Siamo a vostra disposizione per ogni consulenza sul tema


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