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Omaggi aziendali? Meglio se deducibili


Come funzionano gli omaggi aziendali 2022 Ecco un aggiornamento sul trattamento fiscale delle spese per omaggi, per una corretta gestione degli omaggi occorre analizzare la disciplina ai fini sia delle imposte dirette sia

dell’imposta sul valore aggiunto.





IMPOSTE SUI REDDITI

Omaggi a clienti di beni non oggetto dell’attività dell’impresa Sono interamente deducibili se l’unitarietà del valore dell’omaggio non è superiore a 50,00 euro - «piccoli omaggi» - e non vanno inclusi tra le spese di rappresentanza. Bisogna considerare il costo complessivo di acquisto, inclusa l’eventuale IVA indetraibile. Quando il bene omaggiato supera il costo di 50 euro e quando sono offerti titoli rappresentativi di servizi (anche d’importo inferiore ai 50 euro), come ingressi omaggio al cinema, a teatro o alle terme, pari:

  • ̈ all’1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;

  • ̈ allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente i 10 milioni e fino a 50 milioni di euro;

• allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente i 50 milioni di euro. Omaggi a lavoratori dipendenti e soggetti assimilati La cessione gratuita di beni non oggetto dell’attività ai dipendenti, da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo, non può considerarsi spesa di rappresentanza per mancanza dell’inerenza con l’attività svolta. Il costo di acquisto dei beni in omaggio, compresa l’erogazione di liberalità in denaro, è sempre deducibile dall’impresa quale spesa per prestazione di lavoro in quanto riveste natura retributiva per il dipendente o il collaboratore. Per lo stesso motivo, in capo al dipendente risultano non imponibili gli omaggi ricevuti che nel periodo d’imposta non superino, insieme all’ammontare degli altri fringe benefits, i 3.000 euro; in caso di superamento del limite, concorrerà a formare reddito in capo al dipendente l’intero valore e non solo la parte eccedente.

Omaggi a clienti di beni di propria produzione o rientranti nella propria attività commerciale La deducibilità ai fini del reddito dell’esercizio va anche qui riferita a quanto già esposto ai precedenti punti a) e b). Si rinvia allo specifico paragrafo IVA ai fini del trattamento documentale. Omaggi a lavoratori dipendenti e soggetti assimilati La cessione gratuita di beni non oggetto dell’attività ai dipendenti, da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo, non può considerarsi spesa di rappresentanza per mancanza dell’inerenza con l’attività svolta. Il costo di acquisto dei beni in omaggio, compresa l’erogazione di liberalità in denaro, è sempre deducibile dall’impresa quale spesa per prestazione di lavoro in quanto riveste natura retributiva per il dipendente o il collaboratore. Per lo stesso motivo, in capo al dipendente risultano non imponibili gli omaggi ricevuti che nel periodo d’imposta non superino, insieme all’ammontare degli altri fringe benefits, i 3.000 euro; in caso di superamento del limite, concorrerà a formare reddito in capo al dipendente l’intero valore e non solo la parte eccedente. Diversamente, le spese di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, sanitaria o culto sono deducibili nel limite del 5 per mille dell’ammontare totale delle spese per prestazioni di lavoro dipendente. Il brindisi augurale può farsi rientrare tra le spese di ricreazione.

IVA

Sono previste diverse fattispecie: 1. non è mai detraibile l’IVA relativa agli omaggi destinati ai lavoratori. 2. la cessione gratuita a clienti di beni non prodotti né commercializzati dall’impresa non è considerata cessione di beni, per mancanza del requisito dell’onerosità, e non è quindi da fatturare:

  • se all’atto dell’acquisto non è stata detratta l’IVA (è comunque opportuno compilare un documento di trasporto riportante la causale cessione gratuita - beni non di propria produzione);

  • ovvero se il costo unitario dei beni ceduti gratuitamente non è superiore a € 50,00; è quindi ammessa la detraibilità dell'IVA relativa all'acquisto di beni purché di valore non superiore a € 50,00. Il Ministero delle Finanze ha chiarito che, in questo specifico caso, la non imponibilità della cessione gratuita non comporta l'indetraibilità dell'IVA sull'acquisto.


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