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Mensa scolastica: panino da casa? La Cassazione dice no

Le scuole primarie e secondarie mettono a disposizione il servizio mensa per gli alunni che, scegliendo il tempo prolungato, decidono di consumare il pasto presso la struttura scolastica. Tale disponibilità rimane comunque una scelta, in quanto i genitori potranno decidere di far consumare il pasto al di fuori dell’ambito scolastico, riportando gli alunni in classe all’orario stabilito.


Pratica assai frequente per coloro che rimangono presso l’istituto durante il tempo mensa, è portare il cibo da consumare da casa, come panini o altri preparati. Proprio quest’ultima prassi, ha portato alcuni istituti scolastici a imporre il divieto di introdurre il cibo domestici all’interno della mensa scolastica, in quanto potrebbe comportare una serie di problematiche, come ad es. il controllo di un responsabile sui cibi introdotti. Le amministrazioni scolastiche si basano sul presupposto che il tempo mensa rientra nelle attività didattiche e il servizio, oltre ad essere sottoposto a controlli sanitari, è in completa armonia con il principio di uguaglianza, essendo facoltativo e il pagamento proporzionato al reddito familiare. Il disaccordo tra le amministrazioni scolastiche e le famiglie sul consumo di cibo portato da casa nelle mense scolastiche è stato definito da una recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite. La decisione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite Investita della questione, la Corte, dopo aver valutato le ragioni e le argomentazioni di entrambe le parti, è giunta a negare la possibilità di introdurre cibo domestico nella mensa scolastica per gli alunni che optano per il tempo prolungato. La sentenza in esame rileva che Il diritto soggettivo perfetto che si chiede di accertare in via generalizzata e incondizionata, di consentire agli alunni che intendano partecipare alle attività formative pomeridiane di pranzare con cibo proprio nei locali scolastici, implica l’esercizio di un potere delle famiglie che è privo di base normativa, il cui effetto sarebbe di imporre alle istituzioni scolastiche un obbligo conformativo del servizio pubblico di mensa di immediata attuazione. Cass. Sez. Unite, sentenza n. 20504/2019 Viene esplicitato che il consumo di pasti domestici presso i locali scolastici, comporterebbe l’impiego di personale e misure diversi da quelli previsti per gli alunni che usufruiscono del servizio mensa, oltre naturalmente a ripercussioni sulla responsabilità contrattuale cui è esposta la scuola per i danni subiti dagli alunni. La Corte esclude quindi la possibilità di consumare cibo domestico nelle mense scolastiche, enunciando il seguente principio di diritto Un diritto soggettivo perfetto e incondizionato all’autorefezione individuale, nell’orario della mensa e nei locali scolastici, non è configurabile e, quindi, non può costituire oggetto di accertamento da parte del Giudice ordinario, in favore degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, i quali possono esercitare diritti procedimentali, al fine di influire sulle scelte riguardanti le modalità di gestione del servizio mensa, rimesse all’autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche, in attuazione dei principi di buon andamento dell’amministrazione pubblica. Cass. Sez. Unite, sentenza n. 20504/2019


Articolo redatto in collaborazione con la Dott.ssa Chiara Servidio

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