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Le clausole del contratto di assicurazione sulle carrozzerie convenzionate sono valide?

A molti di voi sarà capitato di dovere fare riparare la macchina dopo un incidente, e chissà se vi ricordate le pratiche che avete dovuto iniziare con l'assicurazione.

Ai più fortunati sarà bastata una telefonata, ma molto spesso non è così e, ancora peggio, vi sarete trovati di fronte al famigerato elenco delle "carrozzerie convenzionate". Molti si chiedono se tale elenco sia obbligatorio, così si mettono a leggere bene il contratto che hanno sottoscritto ed in effetti, tra le varie clausole (a volte scritte in modo così piccolo da essere difficili da leggere) si trova scritto che la riparazione del danno non può avvenire dove volete voi ma solo presso meccanici e carrozzerie convenzionati, pena altrimenti la perdita dell'assicurazione.



Molti hanno ritenuto queste cause vessatorie, e dunque hanno ritenuto necessario per queste procedere con la doppia sottoscrizione di Legge.

La Cassazione però in una recente sentenza non è di questo avviso ed ha ritenuto le clausole in oggetto valide in quanto non riguardano l'oggetto dell'assicurazione.

Sul punto, la Suprema Corte ritenendo infondato il motivo, ribadisce il proprio orientamento consolidato secondo cui, in tema di contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito.

Al contrario, le clausole che si riferiscono all'oggetto del contratto e che specificano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa, operando quali specificazione del rischio garantito dal contratto di assicurazione, sono clausole non vessatorie in quanto attengono all'oggetto del contratto e di per sè non vi privano della tutela della riparazione del veicolo.

In particolare la Corte ha statuito che siffatte clausole, con le quali il contratto di assicurazione disciplina le modalità con cui l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato del danno prodotto dall'avveramento di un sinistro (coperto dalla polizza), in quanto clausole volte a delimitare l'oggetto del contratto e non già a prevedere esclusioni o limitazioni di responsabilità, non richiedono l'approvazione per iscritto del contraente/assicurato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c..

Inoltre, sempre seguendo il ragionamento della Suprema Corte, la clausola che preveda il risarcimento in forma specifica non va vista quale peso che rende eccessivamente onerosa o difficoltosa la realizzazione del diritto dell'assicurato.

Egualmente, siffatta previsione non pone l'assicurato all'arbitrio dell'assicuratore.

Questo è quanto risulta dalla recentissima Cass. civ., sez. III, sent., 27 luglio 2022, n. 23415



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