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La tutela del lavoratore di impresa fallita o soggetta ad altra procedura concorsuale

Il lavoratore può trovarsi nella situazione in cui l’impresa per cui lavorava è fallita o soggetta ad altra procedura concorsuale. In tali situazioni sovente il lavoratore non ha percepito, almeno nell’ultimo periodo, il salario dovuto e probabilmente neanche il TFR per la cessazione del rapporto. Erroneamente si ritiene che, dato il fallimento o la procedura concorsuale, non si possa più ottenere quanto spettava e il lavoratore non si adopera per recuperare il suo credito.

Una possibilità per recuperare quanto dovuto, senza dover attendere il termine delle varie procedure è data dall’accesso al Fondo di Garanzia per il TFR dell’INPS. Il pagamento diretto da parte dell’INPS Il lavoratore che non abbia percepito il TFR o alcune mensilità, attraverso un’apposita domanda, potrà richiedere l’intervento del Fondo di Garanzia per il Trattamento di fine Rapporto. Tale fondo è stato istituito con la legge 297/1982 ed esteso al pagamento delle ultime tre mensilità con D.lgs. 80/1992. La richiesta al fondo è uno strumento che permette il soddisfacimento dei crediti derivanti dal trattamento di fine rapporto e dalle ultime tre mensilità lavorate, compresi gli importi dovuti a titolo di tredicesima e per prestazioni di malattia e maternità. Sono escluse invece le indennità per malattia a carico del datore di lavoro e per ferie non godute. La misura può essere richiesta dai lavoratori dipendenti, dagli apprendisti, dai dirigenti di aziende industriali e dai soci delle cooperative di lavoro, o, in caso di decesso, dagli aventi diritto. La condizione essenziale per l’accesso al fondo è la cessazione del rapporto di lavoro, a qualsiasi titolo avvenuta. Una condizione propedeutica all’erogazione degli importi è che il lavoratore abbia avviato la procedura di accertamento del proprio credito, attraverso la domanda di ammissione al passivo nella procedura fallimentare o concorsuale alle quale è sottoposta l’azienda. Proprio tale accertamento determinerà la somma che il Fondo pagherà al lavoratore, sostituendosi poi a quest’ultimo nella procedura concorsuale per la somma pagata. E’ sempre consigliabile in tali casi rivolgersi al proprio legale di fiducia per valutare la miglior strategia per recuperare il proprio credito da lavoro.

Articolo redatto con la collaborazione della Dott.ssa Chiara Servidio

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