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L’esclusione del socio lavoratore dalla cooperativa

L’esclusione del socio, che svolga attività lavorativa per la cooperativa, è un argomento molto dibattuto, sul quale la giurisprudenza è dovuta più volte intervenire, arrivando ad investire le sezioni unite della Cassazione per coordinare le diverse interpretazioni. La questione controversa attiene all’applicabilità delle differenti discipline, regolanti i due rapporti contrattuali, ovvero il rapporto associativo e quello di lavoro, con la conseguente incertezza sull’applicabilità delle tutele che la legge riserva al socio o al lavoratore.


L’art. 2533 del c.c., dopo aver fornito un elenco delle cause che portano all’emissione di una delibera di esclusione del socio, specifica che qualora non venga diversamente previsto dall’atto costitutivo, lo scioglimento del rapporto societario comporta lo scioglimento di tutti i rapporti mutualistici, tra cui il rapporto di lavoro. Sulla scorta di tale previsione, la giurisprudenza si è divisa sulla disciplina applicabile nel caso in cui il socio voglia tutelarsi avverso la decisione di esclusione e conseguente definizione del rapporto lavorativo. Un primo orientamento prevedeva che fosse necessario indagare sulla natura del comportamento che abbia portato la cooperativa ad emettere una delibera di esclusione. Se l’esclusione fosse derivata da motivi inerenti il rapporto di lavoro, la qualità di lavoratore avrebbe dovuto prevalere su quella di socio, con conseguente applicabilità della disciplina giuslavoristica. Un secondo orientamento invece, partendo dalla concezione che la posizione del socio lavoratore non si sostanzierebbe in due rapporti separati, bensì in una fattispecie composita, essendo collegati da un inscindibile nesso genetico e funzionale, sosteneva che il socio escluso, dovesse procedere ai sensi dell’art. 2533 c.c., impugnando la delibera innanzi al tribunale entro 60 giorni dall’emissione. La decisione 27436/2017 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Visti i due orientamenti, investita della questione, la Corte di Cassazione a SezioniUunite si pronuncia sulla divergenza di interpretazione. Il suo intervento si basa principalmente sulla concezione che il legislatore ha dato al rapporto intercorrente tra socio lavoratore e cooperativa. Con la riforma del 2003 infatti si è giunti alla considerazione che i due rapporti abbiano carattere unidirezionale. La conclusione della Corte quindi è quella di prediligere l’interpretazione della specialità del rapporto di lavoro del socio di cooperativa e dunque sulla prevalenza del rapporto associativo. La conseguenza di questa interpretazione è quindi l’applicabilità della disciplina di tutela di diritto comune e non anche quella giuslavoristica, obbligando il socio ad agire ex art. 2533 c.c. per tutelare la sua posizione.

Articolo redatto con la collaborazione della Dott.ssa Chiara Servidio

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