top of page

Investimenti in start up e PMI: ecco gli incentivi

Investire in start up e PMI innovative è un ottimo strumento per mettere a frutto le proprie risorse economiche. Il legislatore, considerata l’importanza dell’innovazione e della crescita economica, ha previsto incentivi a favore dei soggetti passivi Irpef e soggetti Ires che impieghino risorse nello sviluppo di tali categorie di aziende.


Il D.M. 7 maggio 2019 definisce innanzitutto cosa si debba intendere per start up e PMI innovative. Secondo l‘art. 25 del D. L. 18 ottobre 2012 n. 179, per “start up” si intendono “le società di capitali, costituite anche in forma di cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione“. Esse devono necessariamente possedere determinati requisiti, riguardanti vita, residenza, valore di produzione annuo, distribuzione degli utili, produzione innovativa, costo delle spese di ricerca, personale impiegato. Per PMI innovative invece, si intendono, ai sensi dell‘art. 4 del D. L. 24 gennaio 2015 n. 3, società di capitali, costituite anche in forma di cooperativa che abbiano determinati requisiti. Tra questi rilevano quelli relativi a sede, bilancio, azioni, spesa di ricerca, personale impiegato, iscrizioni registri speciali. Gli incentivi Come abbiamo sopra accennato potranno beneficiare degli incentivi determinati dal D.M. 7 maggio 2019, i soggetti passivi Irpef e i soggetti Ires. Veniamo alle concrete agevolazioni. Per i soggetti passivi Irpef, la detrazione sarà pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati, per un importo non eccedente un milione di euro, in ciascun periodo d’imposta, a partire da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Per quanto attiene ai soci, la detrazione sarà proporzionata alle rispettive quote di partecipazione agli utili. Se la detrazione superasse l’imposta lorda, la parte eccedente, sino alla concorrenza del suo ammontare, potrebbe essere detratta dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, nei periodi d’imposta successivi, non oltre il terzo. I soggetti Ires potranno dedurre il 30% dei conferimenti rilevanti effettuati per un importo non superiore a 1,8 milioni di euro per ciascun periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Anche per tali soggetti, qualora si superasse l’importo dell’imposta lorda, è previsto che si possa detrarre l’eccedenza dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi, fino al massimo di tre. Si ricorda, infine, che l’articolo 1, comma 218, L. 145/2018 ha disposto per l’anno 2019:

  • l’incremento dal 30% al 40% della detrazione Irpef/deduzione Ires;

  • l’introduzione della deduzione al 50% per i soggetti Ires che acquisiscono l’intero capitale sociale della start-up innovativa, mantenendolo per almeno tre anni.

Tali modifiche restano subordinate all’autorizzazione della Commissione europea. Si consiglia di rivolgersi al professionista di fiducia per valutare la sussistenza dei requisiti imposti dal D.M. citato ed ottenere così i benefici previsti.

Articolo redatto con la collaborazione della Dott.ssa Chiara Servidio

Post recenti

Mostra tutti
bottom of page