Molti non conoscono il contratto di mantenimento, ma in realtà si tratta di un ottimo strumento per potere trasferire un immobile in cambio di prestazioni di assistenza, che ormai è accolto con favore anche dalla nostra Giurisprudenza.
Si può pensare a tutte quelle situazioni in cui vi siano persone che vengono accudite da una badante, oppure che vengano accudite da un figlio e ai quali si voglia pagare un vero e proprio compenso non costituito da denaro.
Questo è molto più frequente di quello che si pensi, in quanto può accadere che la persona che vinee assistita non abbia denaro a sufficienza, ma abbia solo un immobile da potere trasferire.
Recentemente la Cassazione ha avuto modo di analizzare questo contratto oneroso, ribadendone la legittimità (Cass. civ., sez. II, sent., 22 novembre 2023, n. 32439).
Sostiene infatti la Cassazione che il contratto atipico di mantenimento (o di vitalizio alimentare o assistenziale), con cui il vitaliziante si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un bene, a prestare al vitaliziato mantenimento ed assistenza vita natural durante, è caratterizzato al momento della sua conclusione dall’alea inerente sia alla durata della vita del vitaliziato, sia alla entità delle prestazioni a carico del vitaliziante, le quali tuttavia, proprio in quanto negoziabili come corrispettivo, sono necessariamente suscettibili di valutazione economica, così da comparare secondo dati omogenei, in termini di presumibile equivalenza o, al contrario, di palese sproporzione, la capitalizzazione della rendita reale del bene trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante.
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