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Fondo patrimoniale: come tutelare i beni dai creditori

Il fondo patrimoniale è un istituto giuridico che permette di instaurare un vincolo sul bene di proprietà al fine di sottrarlo all’eventuale azione esecutiva dei creditori. La disciplina è contenuta negli artt. 167 e ss del codice civile. Ma di cosa si tratta? Quale vincolo deve essere previsto? Il bene è sempre sottratto all’azione dei creditori? Fondo patrimoniale: che cos’è? Ai sensi dell’art. 167 c.c. Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.


Con la costituzione del fondo patrimoniale quindi i coniugi, od uno di essi e addirittura un terzo, possono destinare alcuni dei propri beni al fabbisogno familiare. Proprio per tale vincolo di destinazione i beni rientranti nel fondo patrimoniale, seppur non viene modificata la titolarità, vengono assoggettati ad una particolare disciplina. Di conseguenza dovranno essere amministrati nell’interesse familiare e qualora si decidesse di alienarli, si necessiterebbe del consenso di entrambi i coniugi. Nel caso in cui siano presenti anche figli minori l’alienazione sarebbe subordinata inoltre alla dimostrazione dell’effettiva utilità dell’operazione e comunque all’autorizzazione del Giudice Tutelare. L’inclusione di un bene nel fondo patrimoniale ne determina l’esclusione dalla garanzia patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c., escludendo quindi che il creditore di uno od entrambi i coniugi possano aggredire il bene per soddisfare il proprio credito. Ma è sempre così? La risposta non può essere affermativa, altrimenti vi sarebbe una diminuzione della tutela dei creditori e tutti i soggetti potrebbero sottrarre beni alla garanzia prevista dall’art. 2740 c.c. per il quale “il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con i suoi beni presenti e futuri“. Vediamo quindi quali sono i limiti del fondo patrimoniale

Fondo patrimoniale: i limiti L’art. 170 c.c. innanzitutto pone un limite all’esclusione del bene facente parte del fondo patrimoniale all’azione esecutiva del creditore. La disposizione infatti stabilisce che il creditore non potrà aggredire il bene se il debito sia stato contratto per scopi estranei al bisogno familiare. Implicitamente quindi, qualora il debito fosse contratto per tali scopi di famiglia, il bene rientrerebbe nel patrimonio aggredibile. Altra limitazione è data dall’art. 2929 bis c.c. introdotto con legge 83/2015. Ai sensi di tale disposizione, se il fondo fosse stato costituito successivamente alla nascita del debito, il creditore potrebbe procedere al soddisfacimento anche nei confronti dei beni del fondo, qualora abbia trascritto il pignoramento entro un anno dalla costituzione del fondo stesso. Nel caso in cui il creditore non avesse agito tempestivamente, vi sarebbe comunque la possibilità di esperire l‘azione revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 c.c.. Tale azione prevede che il creditore possa richiedere la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti, di quegli atti di disposizione del patrimonio che gli recano danno. Elementi essenziali per la dichiarazione di inefficacia del fondo patrimoniale sono il pregiudizio arrecato al creditore, che può ravvisarsi anche solo nella diminuzione della garanzia patrimoniale, e la conoscenza di tale pregiudizio, che può avvenire non solo qualora il fondo sia costituito successivamente alla nascita del debito, ma anche qualora sussistano atti precedenti, dolosamente preordinati al mancato soddisfacimento del credito.

Conclusioni Il fondo patrimoniale ad oggi è un valido strumento per vincolare alcuni beni e sottrarli al soddisfacimento di eventuali debiti futuri contratti per scopi estranei al fabbisogno familiare. La complessità della materia e le varie limitazioni però, determinano la necessità di un’analisi approfondita della situazione patrimoniale e debitoria dei titolari. Il consiglio è quindi quello di rivolgersi al proprio professionista di fiducia per valutare la miglior strategia del caso.

Articolo redatto con la collaborazione della Dott.ssa Chiara Servidio

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