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Fino a quando il figlio maggiorenne ha diritto al mantenimento?

Chi ha figli maggiorenni ed è separato o divorziato, si pone a volte il dubbio di comprendere fino a quando è tenuto a concorrere al mantenimento dei propri figli.

La risposta sul tema dipende molto dalla situazione in cui vi trovate ed in cui si trovano i vostri figli per cui è fondamentale che vi affidiate ad uno studio legale che sia specializzato in materia, per evitare di commettere errori.

Pacificamente la giurisprudenza ritiene che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso.

La Suprema Corte, richiamandosi a sue recenti pronunce, afferma che il figlio maggiorenne vanta il diritto al mantenimento a carico dei genitori solo se, concluso il percorso formativo scolastico, comprovi, con onere probatorio a proprio carico, di essersi adoperato per rendersi autonomo in senso economico, impegnandosi in modo attivo per reperire un'occupazione sulla base delle opportunità offerte dal mercato del lavoro, ridimensionando, se necessario, le proprie aspirazioni senza indugiare nell'attesa di un'opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni.

I genitori, dal canto loro, hanno il compito di assecondare, per quanto possibile, le inclinazioni naturali e le aspirazioni del figlio, consentendogli di cercare un'occupazione appropriata al suo livello sociale e culturale, anche attraverso la somministrazione dei mezzi economici necessari, senza forzarlo ad accettare soluzioni degradanti o non desiderate.

I Supremi giudici affermano che, per costante giurisprudenza, l'obbligo del genitore al mantenimento dei figli maggiorenni cessa nel momento in cui questi ultimi raggiungono l'indipendenza economica reperendo un lavoro.

Una volta raggiunta la capacità lavorativa, e quindi l'indipendenza economica, la successiva perdita dell'occupazione non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento. Pertanto, bisogna valutare attentamente i presupposti per la cessazione del contributo al mantenimento in presenza di occupazioni lavorative occasionali o saltuarie. Nel caso di occupazioni a tempo determinato, di durata annuale o pluriennale, anche se prorogabile, che consentano di lavorare a tempo pieno per numerosi mesi, ottenendo un compenso dignitoso, gli ermellini ritengono che non si possa negare a priori l'acquisizione della capacità lavorativa. Per la Suprema Corte un ostacolo al raggiungimento dell'indipendenza economica può essere dato dall'adeguatezza dell'occupazione reperita alle aspirazioni e alla professionalità acquisita dal figlio maggiorenne, ma tale accertamento deve essere effettuato in concreto dal giudice, tenendo conto dell'età del figlio, delle sue effettive attitudini e potenzialità reali.



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