top of page

Buoni fruttiferi postali: poste costrette a pagare tutti gli interessi!

Aggiornamento: 29 mar 2022

I buoni fruttiferi postali sono “titoli di legittimazione ai sensi dell’art. 2002 c.c.“. Hanno natura contrattuale e proprio tale “vincolo tra emittente e sottoscrittore è destinato a formarsi proprio sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti” (Cass. Sez.Unite n.13979/2007)

Si differenziano dai titoli di credito proprio perché c’è una prevalenza di eventuali statuizioni successive sul tenore letterale del buono fruttifero con conseguente e possibile “indebita percezione di somme corrispondenti alle indicazioni figuranti sui titoli ma non al contenuto del decreto” (Cass. Sez.Unite n.13979/2007).

La prevalenza di quanto statuito dal decreto sul tenore letterale del buono non è però automatica!


Il tasso di interesse dei buoni delle serie “O” “N” “P”


Si è verificto in più occasioni che all’atto di riscossione delle somme del buono fruttifero, Poste italiane pagasse un tasso di interesse diverso, inferiore, da quello indicato sul titolo.

L’attenzione deve essere posta alle serie di buoni fruttiferi postali indicati con le lettere “O” “N” “P”. Tali titoli erano stati oggetto di una variazione del tasso applicabile ai sensi del D.P.R. 156/73 e D.M. 16 giugno 1984. Poste Italiane aveva però continuato ad applicare il tasso precedente omettendo di modificare la percentuale proprio sul titolo. All’atto del pagamento aveva quindi corrisposto un tasso di interesse inferiore rispetto a quello inserito sul buono adducendo che già al momento dell’acquisto era stata modificata la relativa normativa.

La Corte di Cassazione ha precisato che la circostanza per la quale vi sia l’indicazione sul buono di un tasso di interesse differente da quanto stabilito da un decreto ministeriale, rileva ai soli fini della responsabilità interna dell’amministrazione (Cass. Sez.Unite n.13979/2007).

Considerato quanto prima esposto, il tasso di interesse applicabile ad un buono fruttifero postale è quello che è scritto sullo stesso, salvo che sia intervenuta una normativa in corso di rapporto che modifichi la percentuale applicabile. In questo ultimo caso il possessore del titolo nulla può opporre in quanto al momento della sottoscrizione del buono egli conosce della possibilità di modifica del rendimento attraverso un provvedimento ministeriale.


Ma nella fattispecie nella quale non vi sia stato alcun intervento ministeriale successivo all’emissione del buono, fa fede quanto indicato dal titolo.

All’emissione dei buoni fruttiferi postali per le serie “O” “N” “P”, era già intervenuto un decreto ministeriale che modificava la percentuale di interesse applicabile. Poste italiane continuava ad emettere i titoli senza modificare il tasso e nessun decreto Ministeriale veniva emanato dopo l’emissione dei buoni fruttiferi.


La citata sentenza della Corte di Cassazione, sulla base di tutti questi presupposti, ha quindi riconosciuto la legittimità del pagamento dell’interesse maggiore indicato sul buono fruttifero a discapito di quello emanato con decreto ministeriale antecedente.


Articolo redatto con la collaborazione della Dott.ssa Chiara Servidio

Post recenti

Mostra tutti
bottom of page