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E' possibile staccarsi dall'impianto centralizzato del condominio?

Molti cittadini, che risiedono all'interno di un condominio, spesso immaginano se sia per loro più conveniente distaccarsi dall'impianto centralizzato, per spendere meno rispetto ai costi attuali.

Il caso più comune è rappresentato da quei condomini che usano l'appartamento solo per brevi periodi l'anno ed hanno poco interesse a rimanere legati ad un impianto che funziona letteralmente per tutto il periodo autunno-invernale.

Ebbene, bisogna sapere che esiste una disciplina codicistica inerente il distacco del singolo condomino dal servizio di riscaldamento centralizzato, di cui all'art. 1118 c.c.





La citata norma, infatti, subordina la possibilità del distacco del singolo condomino alla condizione che lo stesso dimostri che dal detto distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento dell'impianto o aggravi di spesa a carico dei rimanenti condòmini, poiché, in caso contrario, l'eventuale distacco lo esporrà al rischio di essere chiamato al ripristino dello status quo ante.


Sul soggetto che intende operare il distacco grava l'onere di provare che non vi siano tali pregiudizi e la detta prova dovrà essere fornita mediante specifica documentazione tecnica. Tale onere viene meno, tuttavia, nel caso in cui l'assemblea condominiale abbia autorizzato il distacco sulla base di una propria autonoma valutazione di assenza di pregiudizi.


Questa posizione è stata ribadita anche dalla recentissima Giurisprudenza di Cassazione, nella sentenza Cass. civ., sez. II, ord. 31 agosto 2023, n. 25559.


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Avvocati esperti in diritto condominiale


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