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E-mail: la valenza probatoria

L’e-mail è un mezzo di comunicazione la cui diffusione è notevolmente aumentata negli ultimi anni.


La giurisprudenza si è più volta trovata a decidere sulla valenza probatoria di questo documento, arrivando a delineare due orientamenti, distinti in considerazione della natura giuridica attribuita. Un primo orientamento ritiene che l’e-mail sia “un documento informatico recante una firma elettronica semplice“, costituita dalla combinazione di username e password riferibili al soggetto intestatario della posta elettronica. In relazione a tale definizione, il valore probatorio della e-mail è liberamente valutabile dal Giudice ai sensi dell’art. 20 D.lgs. 82/2005, l’idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità (Cass. n. 5523/2018) Un secondo orientamento (Corte di Cassazione VI sez civile ordinanza n. 11606 del 14-05-2018) afferma invece che l’e-mail sia un documento informatico non firmato, da ricondurre nella categoria delle riproduzioni informatiche di cui all’art. 2712 c.c. Ai sensi di tale disposizione “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime“. Secondo tale giurisprudenza, vi sarebbe un onere di disconoscimento a carico del soggetto nei confronti del quale il documento viene prodotto, che deve essere “chiaro, circostanziato, esplicito, tempestivo“. Precisamente, colui che disconosce il testo del documento dovrà, allegare elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà prodotta, entro e non oltre alla prima udienza o alla prima difesa successiva all’acquisizione della riproduzione. In conclusione, l’e-mail avrà efficacia di prova legale, ad eccezione del caso i cui avvenga disconoscimento della controparte, nei modi e nei tempi suddetti. In questo secondo caso il documento verrà valutato come elemento di prova.


Articolo redatto con la collaborazione della Dott.ssa Chiara Servidio

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