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Dirigente e licenziamento: la Giurisprudenza dice sì al risarcimento del danno

Sei un dirigente licenziato tra il 1998 e il 2014? La cessazione del rapporto è avvenuta a seguito di licenziamento collettivo? Se la Tua risposta è affermativa, potresTi avere diritto ad un ingente risarcimento del danno da parte dello Stato.


Il Tribunale Ordinario di Roma con una recentissima sentenza (n. 5717 del 2.02.2020), si è infatti occupato del licenziamento dei dirigenti che abbiano i requisiti descritti, riconoscendo un’ingente somma di denaro a titolo di risarcimento danni, a carico dello Stato, per la mancata attuazione di una direttiva comunitaria in tema di licenziamenti collettivi. In particolare la direttiva 98/59/CE del 20 luglio 1998, per unificare la legislazione degli Stati membri in tema di licenziamento collettivo, prevedeva che la procedura si svolgesse in due fasi distinte. La prima (di informazione e consultazione), con lo scopo di limitare i licenziamenti od attenuarne gli effetti, la seconda (di licenziamento) con cui si procede alla cessione del rapporto con determinati doveri a carico del datore di lavoro. Il legislatore italiano, recepiva la direttiva, ma escludeva i dirigenti dall’ambito di applicazione della procedura di licenziamento collettivo. Tale situazione rimaneva invariata sino al 2014, quando, a seguito della sentenza della CGUE che dichiarava l’inadempimento dell’Italia, con la legge 161/2014 si andava ad estendere la procedura di riduzione del personale anche alla categoria dei dirigenti. Sulla base di questi presupposti e valutando la situazione concreta, la Corte, con la sentenza citata, ha affermato la responsabilità dello Stato Italiano, riconoscendo in favore dei dirigenti licenziati il risarcimento del danno patito. Il dirigente che sia stato licenziato per procedura di riduzione del personale successivamente al 1998, quando doveva essere applicata la disciplina prevista dalla direttiva comunitaria recepita per tutti i dipendenti, ad eccezione dei dirigenti, e sino al 2014, quando effettivamente è stata estesa la tutela anche a tale categoria, può avere diritto al risarcimento del danno da parte dello Stato. E’ necessario approfondire e valutare tutte le circostanze della situazione concreta, per verificare se sia possibile richiedere il ristoro dei danni e in quale misura. Si consiglia di rivolgersi al proprio legale di fiducia per valutare l’opportunità dell’azione giudiziale.

Articolo redatto con la collaborazione della Dott.ssa Chiara Servidio

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