Un argomento che suscita molti dubbi è se vi sia un elenco di dati che deve contenere un contratto preliminare per potere essere valido.
A volte infatti capita che la scrittura che le parti firmano contiene così pochi elementi da non essere sufficiente nemmeno a capire quale contratto volessero stipulare.
Sul punto una interessante e recente decisione della Corte di Cassazione Cass. civ., sez. II, ord., 22 giugno 2022, n. 20099 ha affermato che:
«ai fini della validità del contratto preliminare, non è indispensabile la completa e dettagliata indicazione di tutti gli elementi del futuro contratto, risultando sufficiente l'accordo delle parti su quelli essenziali».
In particolare, nel preliminare di compravendita immobiliare, per il quale è richiesto ex lege l'atto scritto come per il definitivo, «è sufficiente che dal documento risulti, anche attraverso il riferimento ad elementi esterni, ma idonei a consentirne l'identificazione in modo inequivoco, che le parti abbiano inteso fare riferimento ad un bene determinato o, comunque, determinabile, la cui indicazione, pertanto, attraverso gli ordinari elementi identificativi richiesti per il definitivo, può anche essere incompleta o mancare del tutto, purché l'intervenuta convergenza delle volontà sia anche "aliunde" o "per relationem", logicamente ricostruibile».
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto rilevanti ai fini della individuazione del bene gli estremi indicati nel contratto, risultando la porzione di fondo da trasferire identificata nella planimetria allegata alla perizia giurata.
Avvocati esperti in diritto dei contratti
Per info: info@studiolegaleborsani.it
Commentaires