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Immagine del redattoreStudio Mariani Borsani

Privacy e videosorveglianza sul luogo di lavoro

Il bilanciamento degli interessi

Privacy e videosorveglianza sul luogo di lavoro sono due concetti che provocano numerosi dibattiti, soprattutto in relazione al bilanciamento degli interessi delle parti coinvolte. La giurisprudenza ha avuto occasione di pronunciarsi più volte sul tema. L’orientamento maggioritario propende in favore della tutela della privacy del cittadino a discapito del diritto del datore di lavoro ad organizzare liberamente il lavoro e la produzione.

L’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, recentemente modificato dal jobs act (D.lgs. 14 settembre 2015 n 151), ha introdotto, quale giustificazione del controllo a distanza dei lavoratori mediante impianti audiovisivi, la “tutela del patrimonio aziendale“. Non solo, ma ai fini di una legittima installazione di apparecchiatura di videosorveglianza, è necessario inoltre l’accordo dei sindacati e un’informazione preventiva ai soggetti ripresi. La previsione in esame innova profondamente il precedente sistema di totale divieto. Limite oggettivo invalicabile imposto al datore di lavoro è la tutela della privacy, in particolare della dignità e della riservatezza del lavoratore, che non potranno essere annullate in ragione di qualsivoglia finalità di controllo (Cass Sez III penale, sentenza 4564/2018).

La violazione della disposizione in esame, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 38 del D.lgs. 300/1970, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Il concetto di privata dimora ex articolo 614 cp

La condotta del datore di lavoro che, in difetto della previsione normativa, installi uno strumento di videoregistrazione, è punibile ai sensi dell’articolo 615 bis cp. Il reato è perseguibile a querela della persona offesa ed è puntito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni. Secondo la giurisprudenza il luogo di lavoro rientra nel concetto di privata dimora di cui all’articolo 614 cp, richiamato dalla norma incriminatrice. Tale assogettamento deriva principalmente dalla relazione che si instaura tra il lavoratore e il luogo ove si esplica la vita dello stesso.

La recente sentenza n.31354/2017 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ha specificato che

per affermare che tali luoghi rientrino nella nozione di privata dimora, non è sufficiente che ivi si estrinecano atti della vita privata, ma occorre altresì che in essi il soggetto compia atti di vita privata in modo riservato e precludendo l’accesso a terzi.

Tale pronuncia ha anche abbozzato un elenco di luoghi certamente rientranti nel concetto di privata dimora: bagni privati, retrobottega, spogliatoi, area riservata di uno studio professionale o di uno stabilimento.

Da quanto delineato dalla Corte, la condotta del datore di lavoro che installi apparecchi audiovisivi sul luogo di lavoro, non comporterà utomaticamente l’assoggettabilità all’articolo 615 bis cp.

Sarà compito del Giudice accertare caso per caso la riconducibilità del luogo dell’installazione, alla più ampia nozione di privata dimora di cui all’articolo 614 cp.

Specificazioni dell’INL

La circolare n. 5/2018 del 19 febbraio dell’INL, ha fornito chiarimenti in merito alle previsioni del novellato art. 4.

In caso di utilizzo di sistemi di viedeosorveglianza basati su tecnologie IP bisogna attenersi ad alcune regole. In particolare, l’accesso da postazione remota alle immagini “in tempo reale” deve essere autorizzato solo in casi eccezionali debitamente motivati. L’accesso alle immagini registrate, deve essere tracciato attraverso strumenti che consentano la conservazione dei log di accesso per un periodo non inferiore a sei mesi.

Altra specifica viene dettata in caso di uso di dati biometrici, rinviando a quanto dettato dal Garante della privacy con provvedimento 280/2014. L’utilizzo di tali dati per impedire l’uso di macchine a soggetti non autorizzati, è indispensabile a rendere la prestazione lavorativa. Ne consegue l’inutilità dell’accordo con i sindacati e del procedimeto di autorizzazione.

Articolo redatto con la collaborazione della Dott.ssa Chiara Servidio

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