Molti credono che sciogliere il contratto di appalto sia impossibile oppure che sottoponga il committente (cioè colui che incarica l'appaltatore dell'esecuzione di un lavoro) ad una spesa del tutto insostenibile.
Può capitare però che una volta cominciati i lavori, non si abbia più voglia di farli completare, e questo può essere dovuto a svariati motivi, anche al semplice fatto che non si abbia più voglia di completarli.
A questo punto, una volta incaricata l'impresa (cioè l'appaltatore) come si può fare?
Ebbene, la soluzione è presente fin dal nostro codice civile, il quale prevende (salvo naturalmente deroghe, eccezioni e patti contrari che occorre andare bene a leggere) che il committente possa recedere in qualunque momento dal contratto di appalto, purchè tenga indenne l'appaltatore dai lavori eseguiti, dalla spese sostenute e dal mancato guadagno.
Questa norma quindi serve a capire che il costo per abbandonare i lavori non è detto che sia tanto alto quanto lo si possa immaginare e che in modo del tutto lecito è possibile recedere anche da un contratto già firmato.
Per valutare il contenuto di quello che avete firmato o per vedere se vi sono eccezioni a questo principio, è essenziale rivolgersi ad un legale esperto di diritto dei contratti.
Lo Studio legale Borsani è disponibile a fornirvi tutti i chiarimenti necessari
Avvocati esperti in Diritto dei contratti
Per info: info@studiolegaleborsani.it
Comments