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Come mandare la disdetta della locazione?

Non di rado accade che al termine della locazione il locatore mandi al conduttore (l'inquilino) la comunicazione di cessazione del contratto.

In molti casi questo avviene dopo un accordo tra le parti, in buoni rapporti, mentre altre volte capita che la comunicazione sia più improvvisa, soprattutto quando tra locatore e conduttore non corre buon sangue.

Capita addirittura che il conduttore contesti di non avere ricevuto disdetta o di non averla letta o di non averla presa a mani dal postino o che non sia stata firmata da lui ma da un altro familiare la cartolina di ritorno.

Ebbene in tutti questi casi è intervenuta a fare chiarezza la Cassazione, che spiega che per ottenere una valida comunicazione di disdetta è sufficiente che la disdetta giunga via posta all'indirizzo del conduttore, anche se non è lui stesso a sottoscrivere la cartolina: per esempio potrebbe essere un suo familiare, un suo convivente.

A riguardo, il Collegio osserva che la disdetta, quale atto negoziale unilaterale e recettizio, adempiendo alla funzione di impedire la prosecuzione di un rapporto contrattuale, è soggetta alla disciplina di cui agli artt. 1334 e 1335 c.c. e, in base a tale ultima disposizione, «essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, senza che siano rilevanti le modalità di esercizio, salvo che il destinatario non provi di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia».



Inoltre, la Suprema Corte argomenta che nel caso in cui è richiesto che la comunicazione abbia luogo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'accertamento che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario presuppone che si possa identificare il soggetto cui l'atto è stato consegnato: ciò significa che, per rendere efficace la cessazione del contratto di locazione, è sufficiente che la disdetta venga recapitata dall'agente postale all'indirizzo della parte conduttrice, «poiché in tal modo si concreta la possibilità per il destinatario di venire a conoscenza della missiva» (Cass. civ., n. 9791/2019).

Insomma: con la ricezione della disdetta, mediante consegna, da parte dell'addetto al recapito, della lettera raccomandata a persona rinvenuta all'indirizzo esatto del destinatario o di persone aventi con lui una relazione tale da giustificare la presunzione di conoscenza dell'atto da parte del medesimo e con l'ulteriore adempimento di verificare che la persona che cura il ritiro del plico apponga la firma sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, deve presumersi che essa sia pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario.

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Avvocati esperti diritto immobiliare e delle locazioni

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