Cointestazione conto corrente e donazione
La cointestazione di un conto corrente può essere considerata donazione?
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha affrontato questa circostanza, che molto spesso è oggetto di dubbi da parte dei clienti.

Vi è innanzitutto da precisare che la donazione, ai sensi dell’art. 782 cc, deve avere la forma dell’atto pubblico, che potrebbe escludere l’applicabilità di tale istituto all’apertura di conto corrente cointestato.
La Corte ha rilevato che in tale situazione può trattarsi di donazione indiretta, ovvero un atto che, seppur non avendo i requisiti formali della donazione, realizza l’effetto dell’arricchimento del destinatario.
Viene rilevato e ribadito dalla Corte Territoriale che
In caso di donazione indiretta, non è necessaria la forma solenne richiesta dall’art. 782 c.c., essendo sufficiente il rispetto delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità Corte di appello di Roma Sentenza 1164/2014
La corte di Cassazione, investita della questione ha specificato che
la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, è qualificabile come donazione indiretta qualora detta somma, all’atto della cointestazione, risulti appartenuta ad uno solo dei cointestatari, rilevandosi che, in tal caso, con il mezzo del contratto di deposito bancario, si realizza l’arricchimento senza corrispettivo Cass. Ordinnza 4682/2018
Ciò che contraddistingue una semplice apertura di conto corrente da una donazione indiretta deve però essere in ogni circostanza l’animus donandi, ovvero
accertamento che, al momento della cointestazione, il proprietario del denaro non avesse altro scopo che quello di liberalità Cass. Ord. 4682/2018
Conclusione
L’apertura di un conto corrente cointestato può essere considerata una donazione indiretta, anche se non rispettato il requisito di forma di cui all’art. 782 c.c., se sussistente al momento dell’operazione, l’animus donandi in capo al proprietario della somma messa a disposizione congiunta.
Articolo redatto con la collaborazione della Dott.ssa Chiara Servidio