top of page

Coerede e usucapione della quota di altri eredi

Spesso, in una successione ereditaria, l’erede si chiede se colui che ha avuto il possesso prolungato del bene possa usucapire la quota degli altri eredi. Tale situazione si verifica all’ordine del giorno ed è importantissimo stabilire se sia possibile equali requisiti sono necessari per esercitare tale diritto.



L’art. 714 c.c. statuisce che “può domandarsi la divisione anche quando uno o più coeredi hanno goduto separatamente dei beni ereditari, salvo si sia verificata l’usucapione per effetto di possesso esclusivo“. La norma quindi prevede questa possibilità in capo al coerede che abbia esercitato il possesso esclusivo sul bene, per il tempo necessario ad usucapire la quota degli altri eredi. La Corte di Cassazione, di recente, è tornata a ribadire alcune caratteristiche peculiari di tale circostanza ed in particolare ha affermato il principio secondo il quale Il coerede che, a seguito del decesso del de cuius, sia rimasto nel possesso del bene ereditario, anche prima della divisione può usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo di possesso” Cass. Civ. Sez II ordinanza 16 gennaio 2019 Ciò che è indispensabile a tal fine è che il coerede abbia esercitato il possesso su tutto il bene con esclusività, eliminando ogni intromissione da parte degli altri eredi. La Corte infatti, nella medesima pronuncia, rileva che Ciò avviene quando il coerede goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare un’inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, non essendo sufficiente l’astensione, degli altri partecipanti, dall’uso della cosa comune. Cass. Civ. Sez. II, ordinanza 16 gennaio 2019. Il possesso esclusivo Si badi bene che il requisito del possesso esclusivo del bene risulta molto complesso da provare. Si applica infatti una presunzione relativa che l‘erede abbia agito nella qualità e operato anche nell’interesse dei coeredi. Una tale presunzione implica che sia a carico del possessore del bene l’onere della prova dell’esclusività, mentre i coeredi ne sono dispensati. Il possesso integrale del bene, l’inerzia dei coeredi, i lavori di manutenzioni a carico del solo possessore, non sono di per sé idonei ad escludere totalmente la possibilità del possesso da parte dei coeredi. Si necessita di una vera e propria esclusività che vada ad eliminare ogni possibile esercizio sul bene da parte di altri soggetti, da verificare caso per caso con l’aiuto del professionista di fiducia.

Articolo redatto con la collaborazione della dott.ssa Chiara Servidio

Post recenti

Mostra tutti
bottom of page