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Immagine del redattoreStudio Mariani Borsani

Autovettura aziendale ai dipendenti: costi deducibili

Riprendiamo un argomento già trattato, la deducibilità dei costi delle autovetture aziendali, soffermandoci in particolare sul caso di autovetture assegnate ai dipendenti. Vi sono tre diverse fattispecie configurabili nell’ipotesi in cui un’azienda decida di affidare un’automobile ad un proprio dipendente, in relazione all’effettivo utilizzo che di essa se ne faccia.


Si differenzia quindi l’utilizzo personale, l’utilizzo esclusivamente aziendale e l’utilizzo promiscuo dell’autovettura aziendale.

  • Nel primo caso il veicolo verrà utilizzato dal dipendente dolo per esigenze personali e familiari, caso peraltro assai raro . I costi deducibili sono strettamente connessi a tale fine, in quanto la deduzione è limitata al fringe benefit.

  • Nel caso invece la vettura sia utilizzata esclusivamente per scopi aziendali, la deducibilità è del 20%, con limiti al costo fiscalmente riconosciuto.

  • L’ultima fattispecie, La più interessante è quella dell’utilizzo promiscuo dell’autovettura aziendale, si verifica allorquando vi sia un uso sia familiare sia aziendale dell’automobile, con costi deducibili pari al 70%, senza alcun limite di importo.

Per applicare tale maggior deducibilità è comunque necessario che l’utilizzo promiscuo avvenga per almeno la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d’imposta. Non è invece necessario che ci sia una continuità nell’utilizzo, tantomeno che l’autovettura aziendale sia utilizzata dallo stesso dipendente. Un’altra importante differenza tra l’uso promiscuo e l’uso aziendale è l’assenza di un tetto massimo di deducibilità riferito al valore del veicolo. Pertanto:

  1. In capo al dipendente, un fringe benefit tassato, determinato, in base all’articolo 51, comma 4, lett. a), Tuir, assumendo una misura percentuale (30%) dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI, al netto di quanto eventualmente trattenuto.

  2. In capo all’impresa, la possibilità di dedurre il 70% dei costi relativi all’autovettura. Al contrario di quanto previsto in via generale dall’articolo 164 Tuir, dove la deducibilità del 20% del costo dell’autovettura è prevista nel limite di 18.075,99 euro.

Naturalmente l’uso dell’autovettura aziendale, che sia personale, aziendale o promiscuo, deve essere provato da idonea documentazione che ne attesti con certezza l’utilizzo. Uno dei modi più sicuri per provare l’utilizzo è la sottoscrizione di un contratto che preveda l’assegnazione del veicolo e le modalità di utilizzo da parte del dipendente e la previsione dell’uso del veicolo nelle mansioni del lavoratore. Sembra strano, ma si può dedurre anche una Bugatti! Sono, a volte, le pieghe favorevoli di una legge.

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