La vendita di un bene acquisito per donazione è un tema che pone diversi aspetti problematici, soprattutto per l’acquirente del bene, il quale risulta attualmente sprovvisto di una tutela adeguata.
Ad oggi, il legislatore italiano, in caso di successione mortis causa ha riservato ai legittimari, ai sensi degli artt. 536 c.c. e ss, una quota, detta di legittima, della quale non possono essere privati per volontà del disponente. Qualora all’apertura della successione i legittimari (o anche uno di essi) lamentino la lesione della quota di legittima, possono esercitare l’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni fatte in vita dal de cuius, eccedenti la quota di cui questi poteva disporre, e pretendere quindi la reintegrazione della quota. Se a seguito dell’azione si accertasse che effettivamente vi sia stata una lesione della quota di legittima i beni oggetto delle donazioni in vita dovrebbero essere restituiti e reintegrati nell’asse ereditario. Ma cosa succederebbe se il bene donato fosse stato venduto ad un terzo? Il legislatore ha stabilito che, in tal caso, il legittimario potrà pretendere la restituzione del bene agli acquirenti a condizione che il patrimonio del donatario risulti insufficiente a reintegrare la legittima. L’acquirente inoltre potrà decidere di liberarsi dall’obbligo di restituzione, pagando l’equivalente in denaro. La difficoltà della circolazione dei beni donati. Risulta palese come questa disciplina limiti fortemente la circolazione dei beni donati. Non vi è una tutela efficiente per il terzo acquirente, esposto al rischio dell’azione di riduzione e alle conseguenti pretese restitutorie dei legittimari, Tale assunto è stato di recente ribadito anche dalla suprema Corte, la quale ha sottolineato che l’acquisto del donatario e quello dei suoi aventi causa sono posti in condizione di instabilità per l’intero spazio di tempo che va dal momento della donazione a quello in cui il titolo di acquisto può essere impugnato dall’attore in riduzione. L’instabilità si verifica anche se il donante, al momento dell’atto di disposizione, non abbia coniuge, discendenti o ascendenti (art. 536 c.c.), perché i legittimari potrebbero sopravvenire in un secondo tempo. (Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 965/2019). Si consideri inoltre che anche gli Istituti bancari sono riluttanti nel concedere mutui o costituire forme di garanzia sugli immobili che abbiano una provenienza donativa. Ciò deriva dal fatto che, ai sensi dell’art. 561 c.c., i beni immobili restituiti a seguito di riduzione per lesione della quota di legittima sono liberati da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario li abbia eventualmente gravati. Un’ulteriore limitazione alla circolazione di tali beni è data dal divieto di patti successori per l’azione di riduzione. Ai sensi degli artt. 458 e 577 c.c., i legittimari non possono rinunciare al diritto di chiedere la riduzione delle donazioni finché vive il donante, né con dichiarazione espressa né prestando il loro assenso alla donazione. Le tutele per il terzo acquirente Come si è argomentato la tutela accordata ai legittimari nel caso di lesione della quota di legittima, non permette una piena tutela dell’acquirente di bene proveniente dalla donazione. In attesa di un’auspicabile riforma legislativa, vediamo quali possano essere gli strumenti utilizzabili dal terzo acquirente di bene donato, Prescrizione L’azione di riduzione è soggetta al termine di prescrizione decennale che decorre dal momento dell’apertura della successione. Superato quindi tale limite il terzo acquirente potrà mantenere la proprietà del bene per intervenuta prescrizione dell’azione esperibile. Trascrizione L’art. 2652, n. 8, c.c. prevede una tutela a favore dei terzi che abbiano acquistato a titolo oneroso diritti base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda di riduzione. Infatti è previsto che non vengano pregiudicati tali diritti se la domanda di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie lesive è trascritta dopo dieci anni dall’apertura della successione (tre anni per i beni mobili registrati). Artt. 561 e 563 c.c. La riforma del 2005 ha modificato le disposizioni degli artt. 561 e 563 del codice civile. L’art. 563 c.c., come novellato prevede un limite all’esercizio dell’azione di riduzione. Si esplicita che il legittimario possa esercitare l’azione nei confronti dei terzi acquirenti solo se non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione. In caso contrario, anche a seguito di giudizio di riduzione positivo, il legittimario non potrà pretendere la restituzione dell’immobile. L’art. 561 prevede anch’esso una limitazione all’azione di riduzione, andando però ad incidere sulla questione dei diritti di garanzia. Esso infatti stabilisce che se l’azione è esperita dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, restano efficaci i pesi e le ipoteche di cui il donatario abbia gravato l’immobile, salvo l’obbligo di quest’ultimo di compensare in denaro i legittimari per il conseguente minor valore del bene, purché la domanda di riduzione sia stata proposta entro dieci anni dall’apertura della successione. Risoluzione della donazione per mutuo dissenso Si tratta di un’opzione praticabile unicamente se il donante sia ancora in vita. Effettuando la risoluzione per mutuo dissenso, il bene rientrerebbe nelle disponibilità del donante, che potrebbe alienarlo al terzo, senza che questi sia esposto al rischio dell’azione di riduzione, essendo venuta meno la natura donativa del bene. Rinuncia all’azione di restituzione da parte dei legittimari Per effetto della rinuncia all’azione di restituzione, l’acquirente non sarebbe più esposto a possibili pretese restitutorie dei legittimari. Tale soluzione però non è facilmente utilizzabile. Parte della dottrina infatti ritiene che, essendo l’azione di riduzione collegata all’azione di restituzione, quest’ultima dovrebbe seguire la disciplina della prima, divenendo quindi irrinunciabile da parte dei legittimari. Fideiussione del donante o dei legittimari diversi dal donatario. Si tratta di una fideiussione prestata a garanzia del risarcimento dei danni (c.d. fideiussio indemnitatis) che verrebbe a subire l’acquirente nel caso in cui nei suoi confronti fosse esercitata con successo l’azione di restituzione. Assicurazione E’ di recente prassi offrire uno strumento assicurativo che tuteli l’acquirente dai danni prodotti dall’eventuale esito positivo dell’azione di riduzione dei legittimari. L’indennizzo corrisponde alla somma di denaro che l’acquirente dovrebbe versare per liberarsi dall’obbligo di restituzione. Considerata la complessità della materia è necessario appoggiarsi al proprio legale di fiducia, che possa valutare quale sia la miglior tutela per l’acquirente che si trovi in questa situazione.
Articolo redatto con la collaborazione della Dott.ssa Chiara Servidio
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