top of page

Offese in chat "whatsapp": ingiuria o diffamazione?

Quanti di noi hanno sperimentato qualche volta offese tramite una chat whatsapp? Probabilmente molti, sia dirette a noi che dirette ad amici o conoscenti presenti in "chat di gruppo" cioè i famosi "gruppi" di Whatsapp.

In questi casi si sprecano i pareri degli "esperti" del momento, che a fronte delle offese che hanno letto si sprecano i commenti e qualificazioni spesso sbagliate e che nulla hanno a che edere con il diritto.



I Tribunali hanno dovuto affrontare queste questioni negli ultimi anni, essendo letteralmente "esplosi" i casi in cui si sono verificate.

Ebbene, le analisi dei Giudici sono molto chiare e precise e distinguono la tipologia di reato che viene commessa a seconda del fatto che la vittima, cioè la persona offesa, sia o meno presente "in linea" della chat di gruppo al momento in cui viene scritta la frase o la parola offensiva.

Infatti, precisa la Giurisprudenza della Cassazione (Cass n. 10905/2020, n. 29221/20211) «se l'offesa viene proferita nel corso di una riunione “a distanza” o “da remoto”, tra più persone contestualmente collegate, alla quale partecipa anche l'offeso, ricorrerà l'ipotesi dell'ingiuria commessa alla presenza di più persone (fatto depenalizzato).

Di contro, laddove vengano in rilievo comunicazioni (scritte o vocali), indirizzate all'offeso e ad altre persone non contestualmente “presenti” (in accezione estesa alla presenza “virtuale” o “da remoto”), ricorreranno i presupposti della diffamazione […]»

I messaggi inviati tramite le chat di gruppo di Whatsapp consentono l'invio contestuale dei messaggi a più persone.

I destinatari possono leggere tali messaggi in tempo reale e rispondere subito, oppure leggerli a distanza di tempo.

Pertanto, la percezione della vittima dell'offesa può essere contestuale o differita, a seconda che stia consultando o meno la chat; nel primo caso, vi sarà ingiuria aggravata dalla presenza di più persone quanti sono i membri della chat perché la persona offesa dovrà ritenersi virtualmente presente; nel secondo caso si avrà diffamazione, in quanto la vittima dovrà essere considerata assente.



Avvocati esperti in tecnologia digitale


Per info: info@studiomarianiborsani.it

12 visualizzazioni0 commenti
bottom of page