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Immagine del redattoreStudio Mariani Borsani

“Fedina penale”: come ripulirla?

La fedina penale, o meglio certificato penale, è il documento nel quale sono indicate le condanne definitive penali di un soggetto. E’ una parte del più ampio casellario giudiziale, dove, oltre al certificato penale, sono mostrati anche i provvedimenti definitivi in materia civile e amministrativa.

Il certificato penale può essere richiesto dall’interessato, dall’autorità giudiziaria, dalle pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi e dal difensore dell’imputato nei confronti della persona offesa e del testimone.

A seconda del richiedente il certificato risulterà più o meno completo. Condanne “lievi”, ad es. definitive con sentenza di patteggiamento, o addirittura che beneficino della “non menzione“, verranno palesate ove siano le autorità e le pubbliche amministrazioni a richiederne copia. Nei rimanenti casi, per evitare che il cittadino rimanga ecessivamente pregiudicato, le condanne visibili saranno quelle relative a reati più gravi o alle quali non è stata data la concessione di cui all’art. 175 c.p., a meno che non si richieda una “visura penale“.


Come “ripulire la fedina penale”?

Sebbene per alcuni soggetti, quali autorità giudiziaria e pubblica amministraione, potrà sempre essere possibile accedere all’elenco completo delle condanne penali definitive del soggetto, la legge consente di limitare gli effetti negativi delle precedenti condanne, attraverso gli istituti della riabilitazione e dell’incidente di esecuzione.

Nella pratica verrà inserita, accanto alla sentenza di condanna, la dicitura “reato estinto“, permettendo la declaratoria di estinzione del reato e dei relativi effetti penali.



La riabilitazione

L’art. 178 c.p. e ss. prevedono la possibilità per il soggetto condannato con sentenza passata in giudicato che si sia ravveduto, di ottenere l‘estinzione delle pene accessorie ed ogni altro effetto penale derivante da ciò.

I requisiti essenziali per poter ottenere la riabilitazione sono non essere sottoposto a misure di sicurezza, aver adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato (o dimostrare l’impossibilità a provvedervi) e la decorrenza di termini ex lege, ovvero:

  • 3 anni

  • 8 anni in caso di recidivi

  • 10 anni se delinquenti abituali, professionali o per tendenza

Il dies a quo nel quale i termini di cui sopra iniziano a decorrere, è il giorno in cui

  • la pena principale è stata eseguita o si è in qualche modo estinta

  • sia stato revocato l’ordine di assegnazione ad una colonia agricolao ad una casa di lavoro, nei casi previsti dagli articoli 102-108 c.p.

  • da cui inizia a decorrere la sospensione condizionale della pena

  • scade il termine annuale se la sospensione condizionale fosse concessa ai sensi dell’art. 163 comma 4 c.p.

Altro requisito essenziale richiesto è quello di fornire prova di aver tenuto una buona condotta, pena la decorrenza di un ulteriore periodo di due anni prima della riproposiione della domanda di riabilitazione. A tal proposito,

Non è sufficiente la mera astensione dal compimento di fatti costituenti reato, ma deve essere instaurato e mantenuto uno stile di vita improntato all’osservanza delle norme di comportamento comunemente osservate dai consociati e poste alla base di ogni proficua e ordinata convivenza sociale, anche laddove le medesime non abbiano rilevanza penale e non siano quindi penalmente sanzionate (Cass. Pen. sent. n. 196/2002).

L’incidente di esecuzione: il patteggiamento e il decreto penale di condanna

L’art 445 comma 2 e l’art. 460 comma 5, rispettivamente per l’applicazione della pena su richiesta delle parti e per il decreto penale di condanna, statuiscono altri due casi in cui si ha estinzione del reato.

In particolare, è prevista l’estinzione del reato “se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole“. (art. 445 comma 2 e art. 460 comma 5 c.p.p.).

Ricorrendo tali presupposti, il soggeto per pulire la “fedina penale” dovrà ricorrere all’istituto dell‘incidente di esecuzione, disciplinato dall’art. 671 c.p.p.




Per info: info@studiolegaleborsani.it


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