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TFM e società di persone: facciamo il punto

TFM, ovvero trattamento di fine mandato, è un compenso differito che la società può accordare al proprio amministratore.

Tale aspetto contributivo deve necessariamente essere previsto nell’atto costitutivo della società o da un successivo atto dell’assemblea, avente data certa.

Il requisito della data certa è di rilevante importanza, in quanto, qualora sia anteriore all’instaurazione del rapporto tra società e amministratore, determina la possibilità della deducibilità per competenza del relativo importo da parte della società e il vantaggio della tassazione separata per l’amministratore.



L’importanza della data certa è stata affermata anche con la risoluzione 211/E/2008, con la quale si è specificato che

la deducibilità delle quote di indennità di fine mandato sia ammessa solo se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto.

Non è invece considerato requisito essenziale per usufruire dei benefici indicati, l’indicazione dell’esatto ammontare del trattamento, in quanto non vi è nessuna imposizione codicistica. E’ infatti previsto che i compensi degli amministratori, tra i quali rientra anche la previsione del TFM, siano stabiliti liberamente dalle parti e non possano essere contestati dall’amministrazione finanziaria.

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, investita della questione proprio in una causa patrocinata dallo Studio Mariani Borsani, ha statuito che

posto che l’ammontare del compenso dell’amministratore di società di persone è rimesso alla contrattazione fra società e professionista, l’amministrazione non può contestare nel merito la sproporzione di tale corrispettivo, né può evincere da questa sproporzione un’indebita dichiarazione del contribuente finalizzata a “gonfiare” gli importi deducibili Commissione Tributaria Regionale Lombardia, sent. 2893/2018.

In conclusione…

In conclusione, qualora l’Amministrazione finanziaria contesti alla società gli importi dedotti a titolo di TFM o all’amministrazione la tassazione separata degli emolumenti percepiti a tale titolo, l’elemento essenziale che dovrà essere portato all’attenzione dell’organo giudicante sarà unicamente l’atto avente data certa, dal quale risulta la previsione del trattamento di fine mandato. Ciò sarà sufficiente a provare l’esistenza dell’accordo tra le parti precedente all’instaurazione del rapporto e precludere all’amministrazione qualsivoglia giudizio di congruità degli importi.

Articolo redatto con la collaborazione della Dott.ssa Chiara Servidio
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