La corte di cassazione torna nuovamente sul tema della provvigione del mediatore, cercando di meglio specificare quali sono i requisiti che determinano il sorgere della provvigione.
Le liti sul punto sono frequenti: da una parte il mediatore sostiene che il suo lavoro si è concluso con il "mettere in contatto le parti" mentre i clienti sostengono che il mediatore spesso non abbia fatto nulla tanto da meritarsi la provvigione.
A volte ancora si susseguono più agenzie immobiliari, più mediatori, e questo fa si che sia anche più problematico capire chi abbia diritto alla provvigione.
Una recente sentenza della Cassazione (Cass. civ., sez. II, sent., 2 febbraio 2023, n. 3165) torna sul tema e chiarisce il concetto della causalità "adeguata".
La mediatrice agiva in giudizio per l'accertamento del rapporto di mediazione ex art. 1754 c.c. nonché della causalità del suo intervento nella conclusione della compravendita immobiliare tra i convenuti, che si rivolgevano, dopo la scadenza del contratto con la ricorrente, a un'altra agenzia con la quale sottoscrivevano un nuovo contratto di mediazione in seguito al quale perfezionavano la compravendita.
I convenuti eccepivano quindi che la vendita si sarebbe conclusa per effetto esclusivo dell'intervento del secondo mediatore e che quindi nessuna provvigione sarebbe dovuta all'attrice, le cui domande venivano infatti rigettate nel merito.
Nella sua sentenza, la Corte di Cassazione è stata investita della questione se al fine di considerare che la conclusione dell'affare sia l'effetto dell'intervento del mediatore, è sufficiente o meno che questi abbia messo in relazione le parti e così abbia posto l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto. All'affermazione positiva della mediatrice ricorrente innanzi la Suprema Corte, i Giudici di legittimità hanno però dato parere contrario, enunciando il principio di diritto per il quale «al fine del sorgere del diritto alla provvigione ex art. 1755, co. 1 c.c., è necessario che la conclusione dell'affare sia effetto causato adeguatamente dal suo intervento, senza che il mettere in relazione delle parti tra di loro ad opera del mediatore sia sufficiente di per sé a conferire all'intervento di questi il carattere di adeguatezza, né che l'intervento di un secondo mediatore sia sufficiente di per sé a privare ex post l'opera del primo mediatore di tale qualità di adeguatezza.
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