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Immagine del redattoreStudio Mariani Borsani

Alcol a minori: la responsabilità dell’esercente

Di recente la Corte di Cassazione si è trovata a sentenziare sulla contravvenzione disposta dall’art. 689 c.p., che punisce con la pena dell’arresto fino ad un anno l’esercente di osteria o pubblico esercizio che somministri bevande alcoliche ad un minore di anni 16. La questione riguarda principalmente la responsabilità del proprietario del locale, nel caso in cui siano altri, ovvero i dipendenti, a somministrare le bevande, in divieto a quanto stabilito dalla norma.

La Corte ha avuto modo di delineare i confini di tale reponsabilità. In particolare ha ribadito che essendo la fattispecie di cui all’art. 689 c.p. un reato di pericolo, impone un’ “effettiva e necessaria diligenza nell’accertamento dell’età del consumatore” da parte del proprietario, destinatario del divieto.



Il proprietario non potrà porre a sua discolpa né la presenza di cartelli che espongano a chiare lettere il divieto, tantomeno la circostanza per la quale deleghi “a terzi” il controllo dell’età dei contravventori.

In particolare si afferma che Quello previsto dall’art. 689 c.p. è un obbligo che grava innanzitutto sul soggetto che gestisce l’esercizio commerciale in cui si pratica la vendita al pubblico di bevande alcoliche, assicurandone la somministrazione, su richiesta dei clienti, personalmente o attraverso forme di organizzazione del lavoro incentrate sull’impiego di uno o più dipendenti retribuiti. (Cass. pen. Sez. V sent n. 26582/2018) Ciò che emerge dalle numerose pronunce è la posizione di garanzia del gestore del locale ove vengono somministrate bevande alcoliche, dovendo egli vigilare affinché “i lavoratori alle sue dipendenze svolgano con dovuta diligenza i loro compiti ed osservino scrupolosamente le istruzioni a riguardo fornite dal gestore“.

Nel caso in cui un dipendente somministri bevande alcoliche ad un minore degli anni 16, il proprietario risponderà quindi del reato di cui all’art. 689 del c.p., se non adotta tutti gli accorgimenti necessari riferiti alla propria posizione di garanzia.


Per info: info@studiolegaleborsani.it

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