Non di rado assistiamo alla domanda di datori di lavoro che ci chiedono se possono assumere un investigatore per controllare i loro dipendenti.
Questo capita spesso perchè si hanno dubbi in merito al fatto che un dipendente svolga bene il suo lavoro o, diciamo così, stia solo a passare del tempo in azienda.
Dovete sapere che la risposta è molto più articolata di quello che potete pensare perchè il datore di lavoro non può a suo piacimento dare incarico ad un'agenzia investigativa a danno dei dipendenti.
Questo dovete assolutamente mettervelo in testa sia che siate datori di lavoro sia che siate dipendenti.
Infatti nel caso in cui siate datori di lavoro, se violate alcune norme a tutela dei vostri dipendenti, rischiate sanzioni inutili (oltre al "danno" avrete anche la "beffa").
Se siete dipendenti invece dovete sapere che ci sono norme che tutelano la dignità del dipendente che non possono essere violate.
In particolare, per darvi un limite molto grossolano e cercarvi di fare capire il concetto base, possiamo dire che sono vietati i controlli nei locali aziendali o comunque in luoghi di lavoro (anche se fuori azienda) che mirano a vedere se il dipendente lavora.
Il motivo di ciò è che questi controlli devono essere fatti direttamente dal datore di lavoro, senza il tramite di un'agenzia investigativa.
I controlli con agenzia investigativa, invece, si possono attuare quando vi sono elementi che ci inducono a dire che sono commessi reati (pensate al reato di truffa, in cui alcuni dipendenti pubblici, nella cronaca nazionale, erano sorpresi a fingere di recarsi al lavoro percependo lo stipendio senza prestare la propria attività).
Questo concetto è stato recentemente espresso proprio da un provvedimento della Corte di Cassazione nel quale si chiarisce che Gli artt. 2 e 3 l. n. 300/1970 delimitano, a tutela della libertà e della dignità del lavoratore, la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi, ovvero per scopi di tutela del patrimonio aziendale e di vigilanza dell'attività lavorativa.
Tali limiti non precludono al datore di lavoro di ricorrere appunto a soggetti terzi, come nel nostro caso l'agenzia investigativa, ma il controllo svolto non può riguardare l'adempimento – o meno – della prestazione lavorativa.
Il controllo esterno deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento della propria prestazione contrattuale di lavoro.
La giurisprudenza è ferma nel sostenere tale principio, con la conseguenza che le agenzie possono operare lecitamente laddove non varchino i confini del potere di sorveglianza del datore di lavoro.
In altre parole «ai controlli al di fuori dei confini indicati ostano sia il principio di buona fede sia il divieto, di cui all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori, nella formulazione applicabile ratione temporis, vigendo il divieto di controllo occulto sull'attività lavorativa anche nel caso di prestazioni lavorative svolte al di fuori dei locali aziendali, ferma restando l'eccezione rappresentata dai casi in cui il ricorso ad investigatori privati sia finalizzato a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti».
Capite dunque che se siete datori di lavoro o lavoratori che hanno a che fare con i controlli di un'agenzia investigativa, fareste bene a rivolgervi ad uno studio legale per avere - prima che si concretizzino danni - un parere sulla questione.
Il nostro Team di Giuslavoristi è a vostra disposizione.
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